SDL Centrostudi, Perizie e Sentenze parte 1°

da | Lug 29, 2015 | SDL Centrostudi | 37 commenti

In questo articolo una “nuova” Sentenza del Tribunale_Torino mi è stata inviata ma la trovate già pubblicata in un altro blog, quello di Rossella Fidanza anche lei, con l’azienda di famiglia, ex cliente di SDL Centrostudi.

L’area “geosoccombenza” è di nuovo Torino, gli attori ancora una volta sono un’azienda e i suoi fideiussori, la parte convenuta la solita banca.
Un’altra Sentenza “scomoda” che non ha trovato spazio tra le pubblicazioni nella sezione “Leggi e Sentenze” del sito ufficiale di SDL Centrostudi; a perer mio una sezione del sito non molto democratica e non costantemente aggiornata come dovrebbe.

All’interno di questa Sentenza, pagina 2 del documento, il Giudice cita la Blue Line Consulting, partner peritale di SDL Centrostudi come azienda che ha redatto la perizia a difesa delle domande degli attori. Da qui prendo spunto per parlare di perizie econometriche.

Non vi traduco quindi il “giuridichese” e vi riporto la sintesi della sua parte finale, “detto in due parole” il giudice rigetta le domande dei cittadini che hanno dato inizio alla causa contro la banca e li condanna alle spese, per la lettura completa, che come sempre vi consiglio, questo il testo integrale Sentenza del Tribunale di Torino.
In seguito mi piacerebbe fare un articolo con le testimonianze di questa azienda e dei suoi soci/fidejussori.

Parliamo quindi di perizie, quanto costano quelle della SDL Centrostudi, vediamo in cosa consistono, come sono fatte, quindi cerchiamo di capire perché ai Giudici, a volte non piacciono, perché ad esempio nel mio caso, è addirittura stata giudicata con la frase: “…La lacunosità della documentazione considerata dal perito di parte nell’elaborazione dei conteggi inficia l’attendibilità della consulenza…”.
Se volete potete rileggere la SENTENZA Tribunale_Milano e la Sentenza Tribunale_Torino, confrontate i testi, contestualizzate le domande a cui i Giudici devono rispondere e vedrete che pur usando parole diverse una delle questioni cardine del giudizio rimane la perizia econometrica. Non è poco!

Come sono fatte perizie e sentenze

Perizia Blue Line Consulting_SDL Centrostudi_2

Perizia Blue Line Consulting_SDL Centrostudi_2


Fogli di carta bianchi formato A4
Stampa bianco e nero – divisa in 4 sezioni
a) la Perizia più o meno delle 15 alle 17 pagine
b) allegato 1 Ricalcolo conto corrente
c) Allegato 2 Estratti conto bancari
d) Allegato 3 Tabella di calcolo dell’usura

Costo relativo alle Perizie sui Conti Correnti:

variabile a partire da € 2.500,00 fino a € 3.000,00 cad. I.V.A. esclusa (salvo convenzioni con enti e/o associazioni a quel punto può essere meno del prezzo iniziale di € 2.500,00) – variabile dal 20% al 25% da corrispondere a SDL Centrostudi sul valore del minor debito o maggior credito oltre I.V.A. una volta recuperato.

Timbro Certificazione

Pubblicizzato da SDL Centrostudi, i suoi commerciali e associati: Assente, presente solo il timbro Ordine dei Commecialisti del Dott Alessandro Cotturri

Asseverazione

Pubblicizzata da SDL Centrostudi, i suoi commerciali e associati: Assente

Ne metto due a confronto, due perizie econometriche della Blue Line Consulting, acquistate e pagate in anticipo con contratto sottoscritto con SDL Centrostudi su due conti correnti aziendali affidati; la perima è SDL Centrostudi_Blue line Consulting per BEMA del 25 Luglio 2013, azienda della mia famiglia e la seconda è SDL Centrostudi_Blue Line Consulting per TRAITDUNION del 14 Marzo 2013 azienda di famiglia di Rossella.

Se volete capire a fondo quello che vorrei trasmettere come messaggio dovreste stamparle, sono circa 30 pagine e adesso mi permetterete una battuta simpatica al fine di creare movimento in un articolo per me noioso, scatta il giocoLa Settimana Enigmistica

“TROVA LE DIFFERENZE”

Scherzi a parte di differenze ce ne sono ben poche, direi pochissime, i due documenti sono uguali quasi al 90%.
All’interno del documento la pagina numero 3 denominata “PREMESSA” è identica, in questa sezione il Dott Cotturri dichiara espressamente che:

“… ha affidato al sottoscritto dott. Alessandro Cotturri… l’incarico di verificare la relazione di conto corrente intrattenuta con l’istituto di credito…. Sulla base dei seguenti documenti:
estratti conto bancari relativi al conto corrente…(ALLEGATO 2)

Nella pagina 4 denominata “OBBIETTIVI DELL’ANALISI ECONOMETRICA”  anche queste identiche troviamo:

” In base all’incarico sottoscritto con il cliente l’analisi del rapporto bancario si articola:
1. nella ricostruzione del rapporto di conto corrente
2. valutare il rapporto di conto corrente, …(verifica anatocismo)
3. verificare se siano state applicate condizioni usurarie,…(verifica usura c.d. soggettiva)
4. verificare se il tasso applicato dall’istituto bancario…(verifica usura c.d. oggettiva)
5. nel ricalcolare il saldo finale di conto corrente, determinando l’entità delle somme dovute depurate dall’eventuale usura e dall’anatocismo trimestrale

Sulle leggi in materia di usura, anatocismo, tecnicismi vari, basi di calcoli matematici ecc ecc, lascio campo agli esperti – non mi ci metto. Sbizzaritevi pure con i commenti.

Una cosa però l’ho capita, più che altro l’ho imparata a mie spese, per dimostrare le ragioni di un cliente contro una banca in giudizio devo avere una perizia econometrica che analizza tutti i documenti che hanno regolato o regolano il rapporto di conto corrente tra cliente e istituto di credito, sia esso aperto o chiuso.

Da questa analisi, all’interno di una perizia econometrica non si può escludere l’esame e l’inclusione dei contratti sottoscritti tra le parti, non si può escludere l’esame degli affidamenti. Ho anche imparato che in particolari circostanze come la verifica e quindi poi l’eventuale determinazione di quella che viene chiamata “usura c.d. soggettiva”, questo solo per fare un esempio, servono anche e soprattutto altri documenti riferiti alla dimostrazione che il soggetto che ha ricevuto il finanziamento/affidamento dalla banca si trovava in crisi, in uno stato bisogno.

Personalmente, ma sono certa anche Rossella, ho consegnato TUTTA la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra l’azienda e la banca alla SDL Centrostudi; dopo la consegna ho avuto modo di visionare e discutere l’intera documentazione proprio con Serafino Di Loreto (socio fondatore di SDL Centrostudi) in persona, dato che nulla sapevo di usura o anatocismo ma da sola avevo riscontrato una anomalia bancaria come il mancato allineamento del fido sul conto corrente dell’azienda e per questo avevo già ottenuto la Raccomandata da parte di BPM di ammissione dell’errore.

A questo punto mi chiedo e ve lo chiedete anche voi, perchè ammettere per iscritto all’interno di una Perizia Econometrica da portare in giudizio in Tribunale che di tutto quello che è stato consegnato, sono stati analizzati SOLO gli estratti di conto bancari?
C’è un problema di conoscenza della legge in materia?
C’è un problema di costi della Perizia? I € 2.700,00 oltre I.V.A non sono sufficienti per poter redarre una perizia che risponda ai 5 punti sopra elencati presenti nella pagina 4?
I Giudici quindi che se ne fanno di queste perizie basate solo sull’analisi degli estratti conti? E ancora l’analisi dei soli estratti conto bancari è sufficiente a determinare l’usura così come previsto nella normativa vigente?
Ma non erano professionisti esperti in materia bancaria “ad acta”?
E non dovevavo essere certificate dal Dipartimento di Economia dell’Università di Bologna? E l’asseverazione?

“LACUNOSE tali da rendre inattendibile la consulenza”, ergo superficiale, approssimativo ed incompleto, oggi posso permettermi di giudicare anche io così la mia Perizia Econometrica, un fascio di fogli bianchi formato A4!

Seguirà articolo sulle Perizie Econometriche dei Mutui

Se volete leggere “SDL Centrostudi, Perizie e Sentenze parte 2”

37 Commenti

  1. #ninoilfenomeno

    Da cio’ che leggo, a questo punto sarebbe piu’ saggio investire i soldi richiesti per una perizia SDL in “onorevoli” gratta e vinci. Chi lo sa dove andranno in vacanza (con i soldi dei clienti SDL) il barburto Pigolotti ed il suo socio tascabile? Spero di incontrarli di persona per un elegante chiarimento a “quattrocchi” visto che si negano ai clienti, ma compaiono dal nulla quando si tratta di incassare o autolodarsi su video da 2 soldi girati in lingua madre Bresà.

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    • Antonio russo

      Se continua così questi nella prossima campagna pubblicitaria dovranno ingaggiare Mike Tyson ma non per sponsorizzare l’azienda ma per difenderli dai clienti incazzati…..altro che il pacioccoso e rassicurante Gerry Scotti

      Rispondi
  2. Paolo Cesari

    Valutando oggettivamente i documenti allegati all’articolo potrei stimare un costo reale della “perizia ciclostilata” non superiore a 500 € (costo dipendenti per l’inserimento dei dati, costi di struttura, margine per lo studio).
    I restanti 2.000 o più euro non sono altro che il margine di SDL (in parte – e non sempre – redistribuito alla struttura commerciale).
    Analizzare l’aspetto contrattuale, fondamentale per il buon esito del contenzioso, è per questo tipo di società un costo che va a ledere il loro guadagno, unico loro reale obiettivo.

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    • Deborah Betti

      Paolo,
      grazie mille per il suo commento.
      La sua dettagliata analisi è tagliente e anche disarmante non solo per noi ex clienti, ma anche per la rete commerciale che non sempre può contare su questi margini dati da € 2000.00 residui.

      Rispondi
    • Antonio russo

      È stato fin troppo largo ….al massimo vale 2 euro ovvero 1,7 per il costo dei fogli A4 su cui sono stampati e 0,30 centesimi per l’inchiostro

      Rispondi
  3. Bianca S

    Buongiorno,
    abbiamo letto la sentenza da voi segnalata (quella di Torino https://www.sosdifesalegalita.it/wp-content/uploads/2015/07/Sentenza-Torino_Bruno-Conca.pdf)
    Riteniamo doveroso precisare quanto segue:
    Gli avvocati Ballario e Bevione sono subentrati solo a causa già istruita.
    Il nostro studio si occupa di analisi, ricostruzioni e consulenze tecniche contabili.
    Successivamente alla causa de quo abbiamo ripreso la medesima documentazione riformulando nostri elaborati peritali sui rapporti di conto corrente dell’azienda attrice e di una sua consociata.
    E’ stato ottenuto in sede penale, a seguito di querela presentata alla Procura di Torino, il provvedimento di sospensione dei termini (art. 20 co.7 L. 44/1999 come modif. dall’art. 2 co.1, lett.d) n.1 L. n. 3/2012 (in termini pratici normativa anti usura).

    Cordialmente

    Dott. Bianca S

    Dottore Commercialista
    Consulente Tecnico del Giudice
    Perito Penale
    Revisore dei Conti

    Rispondi
    • Deborah Betti

      Buona Sera Dott.ssa Steinleitner,
      la ringrazio molto il tempo che dedica alla lettura di questo blog e soprattutto per le preziose precisazioni.

      Buona serata

      Rispondi
      • Leonardo Bottiglieri

        Sono stato censurato?

        Rispondi
      • Edo

        Signora….betti io le dico che due banche delle mie parti…Molise…provincia di cb…hanno restituito..quasi l intero importo…dei…clienti…che hanno…sostenuto per ben tre anni due mediazioni…con la banca…io ho l accordo in mano….ed gli avvocati hanno guadagnato il 20 percento nel…recuperato…lei so accanisce per dare credito a dei usurai legalizzati di nome bancari….non concepisco….

        Rispondi
        • Deborah Betti

          Edo anche lei sta leggendo un blog che non è questo.
          Si è perso la parte del menù chiamata #gliaffidabili? Le rispondo io SI
          li ci sono storie di VERI PROFESSIONISTI che combattono contro le banche.
          Grazie anche a lei

          Rispondi
    • Leonardo Bottiglieri

      Buongiorno, volevo chiederLe perché ritiene importante sottolineare che: “Gli avvocati Ballario e Bevione sono subentrati solo a causa già istruita.” La ringrazio.

      Rispondi
      • Bianca Steinleitner

        Buonasera,
        La sentenza pubblicata riporta il nominativo e recapito di tutti i legali coinvolti nella causa, ovviamente senza distinzione del ruolo di ciascuno di essi. Per il lettore è pertanto impossibile ricostruire le rispettive competenze.
        All’interno del blog si può accedere alla sezione https://www.sosdifesalegalita.it/sdl-centrostudi-e-letica-professionale/#more-427 oppure si possono rilevare commenti riferiti ai professionisti SDL
        Senza entrare in polemica, ho ritenuto opportuno segnalare che, con precisione, l’avv. Ballario era semplice domiciliatario mentre l’avv. Bevione è subentrato successivamente per scelta del cliente.

        Rispondi
        • Deborah Betti

          Gentile Dott. S,
          personalmente la ringrazio per la precisazione. E dato che il blog ha unica finalità quella di fare informazione e chiarezza su una materia molto difficile e che vede moltissimi cittadini coinvolti a vari livelli di situazioni più o meno gravi, senza e lo sottolineo senza scopo di lucro alcuno, ritengo che più precisazioni ed informazioni chiare circolano più abbiamo possibilità di scegliere in totale libertà da chi farci tutelare.
          Ringrazio e auguro buon lavoro

          Rispondi
    • Antonio Russo

      quindi anche lei conferma che queste perizie della SDL non erano un granchè se siete dovuti intervenire nuovamente giusto?

      Rispondi
  4. Rossella Fidanza

    Grazie carissima per questo articolo che condivido in toto. Potrei aggiungere molto altro ma sappiamo che si può fare solo a “bocce ferme”.
    Sarebbe bello sapere se anche in questa soccombenza qualche commento:Trib. Vicenza, Sent., 15-06-2015
    Fatto – Diritto P.Q.M.
    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    TRIBUNALE DI VICENZA

    VERBALE DI UDIENZAUdienza qojrowe weorn ownweèornwè w DI DISCUSSIONE ORALE

    AI SENSI DELL’ART. 281 SEXIES C.P.C.

    Nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 20.8.2013

    Da

    F.G. s.r.l. (P.IVA (…)), con sede in Schiavon, frazione Longa, via Santa Corona 3;

    B.G. (C.F. (…)), nato a S. (…);

    P.D. (C.F. (…)), nato a M. V. il (…);

    P.M. (C.F. (…)), nato B. il (…);

    rappresentati e difesi dagli avvocati Sabrina BREDA e Serafino DI LORETO, domicilio eletto in Vicenza, via Zamenhof 643.

    Contro

    B. Cooperativo Soc. Coop. (P.IVA (…)), con sede in Fara Vicentino, località San Giorgio di Perlena, via Perlena 78, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianni SOLINAS, domicilio eletto in Vicenza, Contrà Santa Caterina 10

    Successivamente oggi 9.6.2015 nella sede del Tribunale di Vicenza, innanzi alla Dott.ssa Elena SOLLAZZO sono comparsi:

    L’Avvocato Sabrina BREDA per B.G., P.D. e P.M.

    L’Avvocato MANCA in sostituzione dell’avvocato SOLINAS per la società convenuta

    Svolgimento del processo – Motivi della decisione

    La società F.G. s.r.l., nonché i signori B.G., P.D. e P.M., hanno convenuto in giudizio la B. Cooperativo Soc. Coop, per sentire dichiarare la nullità /invalidità e/o l’inefficacia delle clausole contenute nel contratto di conto corrente n. (…) e nei contratti di mutuo stipulati da F.G. s.r.l. tra il 2003 ed il 2012; rideterminare i rapporti di dare /avere tra le parti; condannare l’istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse ed al risarcimento del danno.

    La banca convenuta si è costituita in giudizio con comparsa in data 26.3.2014, contestando il fondamento delle avverse domande e chiedendone il rigetto.

    Il giudizio, interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento di F.G. s.r.l., è stato riassunto dai fideiussori con ricorso depositato in data 16.10.2014.

    La banca convenuta, con comparsa di costituzione in riassunzione datata 27.4.2015, ha eccepito la tardività della riassunzione del giudizio da parte degli attori B., P. e P. ed ha chiesto che il Tribunale dichiari l’estinzione del giudizio.

    L’eccezione è fondata e va accolta.

    In riferimento all’evento interruttivo automatico conseguente all’apertura del fallimento ai sensi dell’art. 43 legge fallimentare, il termine per la riassunzione del processo decorre, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 305 c.p.c., dalla data della legale conoscenza che dell’evento interruttivo ha avuto la parte interessata alla prosecuzione (Cassazione n. 5650/2013).

    Ciò premesso, si osserva che la società F.G. è stata dichiarata fallita con sentenza n. 76/2014 del Tribunale di Vicenza emessa in data 18.4.2014.

    La banca convenuta, come riconosciuto dagli stessi attori nella narrativa del ricorso in riassunzione, ha reso noto l’evento interruttivo con dichiarazione contenuta nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. depositata il 15.5.2014.

    La conoscenza legale dell’evento interruttivo è da ricollegarsi al deposito della suddetta memoria, atteso il disposto dell’art. 170 c.p.c. a mente del quale le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria .

    Il termine di tre mesi di cui all’art. 305 c.p.c. ha cominciato a decorrere il 16.5.2014 ed è scaduto il 29.9.2014, tenuto conto del periodo di sospensione feriale.

    L’atto di riassunzione risulta depositato solo in data 16.10.2014

    Il processo va pertanto dichiarato estinto per tardiva riassunzione .

    Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

    P.Q.M.

    Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvede:

    a)dichiara estinto il processo;

    b)condanna B.G., P.D. e P.M., in solido tra loro, a rifondere alla B. Cooperativo Soc. Coop. le spese di lite che liquida in Euro 3.700 a titolo di compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.

    Così deciso in Vicenza, il 15 giugno 2015.

    Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2015.

    Oppure per questa:
    Trib. Monza Sez. III, Sent., 27-03-2015
    Fatto – Diritto P.Q.M.
    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

    Terza Sezione CIVILE

    Giudice dott. Mirko Buratti

    Il giudice unico ha pronunziato il giorno 27/03/2015 la seguente

    SENTENZA

    nella causa civile di I Grado iscritta al n. 8956/2013 R.G. promossa da:

    O. S.P.A. (C.F. -OMISSIS-), con il patrocinio dell’avv. AROSIO MICHELA e dell’avv. DI LORETO SERAFINO (-OMISSIS-) VIA DEI MILLE, 2 25122 BRESCIA; A.V. (-OMISSIS-) VIA S. P., 12 37067 V. S. M.; R.M. (-OMISSIS-) VIA DEI M., 2 25122 B.; ,

    elettivamente domiciliato in VIA MORIGGIA 3 MONZA

    ATTORE/I

    contro

    B.O. SPA (C.F. -OMISSIS-), con il patrocinio dell’avv. PESENTI MARCO, elettivamente domiciliato in VIA CORREGGIO 43 MILANO presso il difensore avv. PESENTI MARCO

    CONVENUTO/I

    Svolgimento del processo – Motivi della decisione

    Con atto di citazione notificato il giorno 7 giugno 2013, O. s.p.a. convenne in giudizio B.O. s.p.a. e chiese che venisse dichiarata inefficace la risoluzione del contratto di mutuo fondiario ipotecario datato 11 marzo 2013 ed accertata l’illegittima applicazione di interessi usurari ed anatocistici, con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente addebitate al titolo di danno emergente, oltre al risarcimento del lucro cessante e di ogni eventuale ulteriore danno patrimoniale e non patrimoniale.

    O. s.p.a. evidenziò di aver stipulato in data 12 marzo 2010 un contratto di mutuo fondiario ipotecario n 06/329/0055098, dell’importo di Euro 400.000 e della durata di 10 anni, oltre sei mesi di preammortamento. Il tasso di interesse era stato stabilito in misura variabile indicizzato all’Euribor a sei mesi, maggiorato di 2,5 punti in ragione d’anno. Spiegò di aver commissionato una perizia econometrica dalla quale sarebbe emerso che delle 22 rate pagate solo una non era affetta da usura. Inoltre, la Banca aveva adottato il sistema dell’ammortamento alla francese, con rate costanti composte da quota capitale e quota interessi calcolati con la formula dell’interesse composto, generando l’anatocismo. Indicò il danno emergente nella somma compresa tra Euro 30.057,82 e Euro 30.406,79. Lamentò di essere stata indotta all’inadempimento e manifestò l’intenzione di riprendere il pagamento delle rate a scadere secondo il piano di ammortamento rideterminato in corso di causa. Aggiunse che anche la segnalazione presso la centrale rischi era avvenuta illegittimamente, dal momento che era errata almeno nell’ammontare per effetto dell’applicazione di interessi e spese non dovuti.

    B.O. s.p.a. si costituì ed evidenziò di aver comunicato ad O. s.p.a. la decadenza dal beneficio del termine per effetto del mancato pagamento di ben otto rate del mutuo, per un ammontare complessivo di Euro 30.682,32. Eccepì l’erroneità dei presupposti e delle metodologie di calcolo utilizzate nella perizia econometrica di parte, dal momento che, anziché rispettare le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi predisposte dalla Banca d’Italia, aveva accertato il superamento dei tassi soglia in base ad una formula del TEG (praticamente equivalente al TAEG, introdotto come tasso di riferimento per le operazioni di credito al consumo) che poneva a confronto parametri disomogenei. Aggiunse, inoltre, che la sanzione della non debenza di alcun interesse è invocabile soltanto qualora il tasso risulti usurario fin dall’origine del rapporto e non già in caso di usura sopravvenuta. Relativamente al sistema di ammortamento alla francese, contestò che la pratica anatocistica fosse insita in tale modalità di frazionamento delle rate. Spiegò che, trattandosi di contratto stipulato successivamente alla Delibera CICR 2000, la produzione di interessi di mora sull’intera rata scaduta, comprensiva di quota capitale e quota interessi, risulta legittima, se contrattualmente previsto.

    Precisate le conclusioni all’udienza del giorno 18 dicembre 2014, senza ammettere la consulenza tecnica d’ufficio in quanto irrilevante, la causa venne rimessa in decisione norma dell’art. 190 cod. proc. civ..

    Le domande di parte attrice vanno respinte.

    O. s.p.a. afferma che i tassi d’interesse e gli oneri economici applicati al contratto di mutuo oggetto di causa risultano non dovuti in quanto superiori al tasso soglia, così come periodicamente determinato in base alla L. n. 108 del 1996.

    In proposito, va rilevato che l’art. 1815 cod. civ. dispone che se in un mutuo sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

    La L. n. 24 del 2001 precisa che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

    La Corte di Cassazione ha recentemente statuito, con la sentenza n. 350 del 9 gennaio 2013, che ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 cod. civ. e dell’art. 644 cod. pen. si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo di “interessi moratori”.

    Secondo tale assunto, il calcolo del tasso soglia oltre il quale il mutuo diventa usurario deve considerare anche il tasso moratorio.

    Il ragionamento della Suprema Corte si fonda principalmente sull’interpretazione della Corte Costituzionale contenuta nella sentenza n. 29 del 25 febbraio 2002, che ha deciso che il riferimento agli interessi a qualunque titolo convenuti – contenuto nel D.L. n. 394 del 2000 (Interpretazione autentica della L. 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura), e precisamente dell’art. 1, comma 1 – rende plausibile l’assunto che “il tasso soglia riguarda anche gli interessi moratori”.

    Secondo la giurisprudenza richiamata, dunque, nessuna somma è dovuta a titolo di interessi, ed il mutuatario ha diritto alla restituzione di tutte le somme indebitamente pagate a questo titolo, oltre gli interessi legali.

    Con detta pronuncia i giudici di legittimità hanno sancito il principio in base al quale, per classificare un tasso come usurario, deve aversi riguardo anche agli interessi di mora inseriti in un contratto di finanziamento, pure se, in corso di rapporto, non vi sia stato inadempimento.

    Peraltro, la Corte di Cassazione, con due sentenze gemelle n. 602 e n. 603 dell’11 gennaio 2013, ha statuito che i tassi possono divenire usurari anche nel corso di un rapporto di finanziamento, non solo nel momento in cui sono pattuiti.

    In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato che “trattandosi di rapporti non esauriti al momento dell’entrata in vigore della L. 108 (con la previsione di interessi moratori fino al soddisfo), va richiamato l’art. 1 L. n. 108 del 1996 che ha previsto la fissazione di tassi soglia (successivamente determinati da decreti ministeriali) al di sopra dei quali gli interessi corrispettivi e moratori ulteriormente maturati vanno considerati usurari (al riguardo, Cass. n. 5324 del 2003) e dunque automaticamente sostituiti, anche ai sensi degli artt. 1419, secondo comma e 1339 c.c., circa l’inserzione automatica di clausole, in relazione ai diversi periodi, dai tassi soglia”.

    In sostanza, nelle suindicate pronunce della Suprema Corte, che appaiono deporre a favore della rilevanza dell’usura sopravvenuta pur senza sviscerare in chiave risolutiva il contrasto venutosi a creare nel corso del tempo attorno a tale dibattuta figura giuridica, si rinviene un richiamo esplicito alla nullità parziale del contratto o di singole clausole di esso ex art. 1419, 2 comma, cod. civ., quale rimedio, però, che incide non sul momento genetico del rapporto, bensì sul comportamento delle parti in fase di sua esecuzione.

    Se rispetto all’usura originaria il dettato dell’art. 1815, 2 comma, cod. civ. consente di non considerare dovuti per l’intera durata del rapporto gli interessi convenuti in misura usuraria, per quanto attiene all’usura sopravvenuta le ultime decisioni giurisprudenziali si muovono nella direzione di colpire solo gli interessi eccedenti il tasso soglia e non di azzerarli o di sostituirli con il tasso legale.

    Tuttavia, a differenza di quanto affermato della Corte di Cassazione (n. 350 del 2013), si può ritenere, per escluderne la rilevanza ai fini dell’usura originaria, che gli interessi di mora non sono dovuti dal momento della erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento del cliente.

    E’ pacifico che se pattuito e non applicato il tasso moratorio non produce effetti sul TEG; mentre la rata insoluta genera una modifica al piano di rimborso che comporta alcune conseguenze tra cui la maggiorazione dell’interesse sulla componente già scaduta in virtù della possibilità di applicarlo (il tasso moratorio) all’intera rata scaduta come consentito dall’art. 3 della Delibera CICR del 2000; il tasso di mora viene calcolato sull’intera rata scaduta e non pagata, comprensiva della quota di interessi. Dal momento che la norma consente la produzione di interessi su interessi non appare corretto, ai fini della verifica dell’usura, aggregare il tasso moratorio ai tassi corrispettivi distintamente riferiti e relativi, peraltro, a periodi e capitali diversi, sempre sorvolando sulla diversa natura obbligazionaria.

    Nella fattispecie, comunque, a prescindere dall’opzione interpretativa che si voglia privilegiare, va considerato che il contratto di mutuo fondiario del 12 marzo 2010 risulta concesso per l’importo di Euro 400.000, al tasso del 3,494% nominale annuo alla data di stipula, rideterminato trimestralmente e calcolato sulla base del valore medio mensile dell’Euribor a sei mesi, riferito al mese solare precedente il trimestre di applicazione (alla data di stipula pari a 0,994%), maggiorato di 2,5 punti.

    Il rimborso del finanziamento è previsto mediante il pagamento di 126 rate mensili costanti posticipate, comprensive di capitale ed interessi, come indicato specificamente nel piano di ammortamento allegato al contratto.

    L’articolo 6 del mutuo stabilisce che “in caso di mora, sulle somme dovute, potrà essere applicato in aggiunta al tasso d’interesse massimo n.ro 3 punti percentuali in più del tasso d’interesse applicato al mutuo in tale momento, dal giorno successivo alla scadenza della rata sino al giorno in cui avverrà l’effettivo pagamento” e specifica che “Il tasso applicato, comprensivo anche degli interessi moratori, nella misura massima sopraindicata, non supera il tasso soglia stabilito dai decreti ministeriali previsti dall’articolo 2 della L. 7 marzo 1996, n. 108. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.

    Il contratto di mutuo chirografario in questione, dunque, prevede un tasso d’interesse variabile, determinato all’origine e determinabile nel tempo secondo un parametro certo, in quanto determinabile e controllabile in base a criteri in detta convenzione oggettivamente indicati e richiamati. Inoltre, specifica espressamente che il tasso di interesse, comprensivo di quello moratorio, come determinato nel contratto, si colloca al di sotto del limite del tasso soglia stabilito per quella tipologia di finanziamento.

    Si tratta di una espressa clausola di salvaguardia che impedisce il superamento dei tassi soglia stabiliti per quella tipologia di finanziamento e che, conseguentemente, esclude in radice l’usurarietà del tasso pattuito, dal momento che determina contrattualmente l’incidenza degli interessi moratori entro il limite di applicazione del tasso soglia.

    Ciò, del resto, trova conferma nella stessa perizia di parte prodotta da O. s.p.a. che non individua alcuna ipotesi di usura oggettiva con riferimento al momento di stipula del mutuo, allorchè il tasso soglia era pari al 4,38%.

    Infatti, la corretta applicazione della clausola contrattuale determinava l’entità del tasso moratorio in misura pari alla maggiorazione dello 0,88% del tasso corrispettivo.

    In ordine all’usura soggettiva, va rilevato che manca del tutto la prova che, nel caso concreto, gli interessi praticati fossero del tutto sproporzionati rispetto alla prestazione di danaro e che ciò sia dipeso dall’esistenza di una peculiare condizione di difficoltà economica o finanziaria del correntista nel momento in cui tali interessi sono stati pattuiti.

    Per quanto riguarda l’anatocismo, cioè la maturazione di interessi su altri interessi, nell’ambito del calcolo degli interessi moratori che sono posti a carico del mutuante qualora paghi in ritardo le rate, va osservato che tali interessi, se calcolati sull’importo complessivo della rata, comprensivo di interessi e capitale, possono configurare una fattispecie di anatocismo. Tuttavia, la delibera CICR del febbraio 2000 ha stabilito che “1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.

    Pertanto nei mutui contratti a partire dal 1 luglio del 2000, laddove sia contrattualmente prevista, come nella fattispecie, la produzione di interessi di mora sull’intera rata scaduta, la forma di anatocismo sopra descritta è legittima.

    Parte attrice sostiene che la pratica anatocistica sia insita anche nel sistema di ammortamento alla francese applicato in mutui a tasso fisso con rata costante. L’anatocismo costituirebbe l’effetto dell’errata applicazione del principio di matematica finanziaria dell’equivalenza dei tassi. Il mutuante, dunque, si troverebbe a pagare un tasso di interessi effettivo più elevato di quello pattuito in contratto. Ciò renderebbe indeterminato l’oggetto della clausola contrattuale che prevede il tasso di interesse che, dunque, come postulato dalla citata sentenza del Tribunale di Rutigliano, dovrebbe essere considerata nulla. In luogo del tasso contrattuale, quindi, si dovrebbe applicare il tasso legale.

    Si deve ritenere, al contrario, che, in caso di un mutuo con ammortamento rateale cosiddetto “alla francese”, il meccanismo di ammortamento prevede una rata costante che si compone di una quota di interessi e di una quota capitale. L’importo della rata costante dell’ammortamento è calcolato sulla base della somma dovuta per capitale, del tasso di interesse e del numero delle rate, attraverso l’impiego del principio dell’interesse composto. Tale sistema non determina alcun fenomeno anatocistico, in quanto gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. Ogni rata determina il pagamento, unicamente, degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, importo che viene, quindi, integralmente pagato con la rata, laddove la rimanente parte della quota serve ad abbattere il capitale. La quota di interessi di cui alla rata successiva è calcolata unicamente sulla residua quota di capitale, cioè sul capitale originario, detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

    Come affermato dalla prevalente giurisprudenza di merito, tale metodo “non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata. La quota di interessi dovuti dal mutuatario nelle rate successive non è determinata capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Ne può sostenersi che si sia in presenza di un interesse “composto” per il solo rilievo fattuale che il metodo di ammortamento alla francese determina un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all’italiana che si fonda sulle rate a capitale costante. In realtà, il piano di ammortamento alla francese è più ossequioso del dettato dell’articolo 1194 c.c., in quanto prevede, correttamente, un criterio di restituzione del debito che privilegia sotto il profilo cronologico l’imputazione più ad interessi che a capitale” (da ultimo, Tribunale Venezia, 27 novembre 2014).

    Dunque, posto che la clausola anatocistica è stata espressamente pattuita in conformità all’art. 3 della delibera CICR, come tale non incorre nel divieto di cui all’art. 1283 cod. civ..

    Inoltre, nei mutui in cui siano espressamente indicati e accettati mediante sottoscrizione l’importo mutuato, i periodi di pagamento, il numero complessivo delle rate costanti, il tasso e il piano di ammortamento, l’applicazione dell’interesse composto non può condurre ad una pronuncia di nullità della clausola relativa agli interessi, per indeterminatezza dell’oggetto, ai sensi dell’art.1284 cod. civ.. Nella fattispecie, infatti, non è riscontrabile l’indeterminatezza del tasso in quanto, al momento della stipula, sono stati espressamente indicati in contratto gli elementi che consentono di definire i termini dell’operazione.

    Per quanto riguarda l’asserita illegittimità della risoluzione del contratto di mutuo chirografario, va osservato che l’articolo 6 del contratto di mutuo prevede che “il mancato pagamento di due rate anche non consecutive, farà decadere la parte mutuataria dal beneficio del termine ed il Banco, senza necessità di messa in mora, avrà diritto di richiedere il pagamento immediato delle altre rate non ancora scadute”.

    Nella specie, parte attrice aveva omesso il rimborso di ben 8 rate. Con lettera raccomandata del giorno 11 marzo 2013, la Banca ha formalmente esercitato la facoltà riconosciutale dalla suddetta clausola, intimando il pagamento dell’esposizione debitoria relativa al mutuo.

    Si deve, quindi, ritenere che la Banca abbia validamente manifestato la volontà di risolvere il contratto di mutuo, sia pure per fatti concludenti, avendo intimando l’immediato pagamento di ogni residua somma ad essa spettante, come risulta dalla specifica elencazione degli importi dovuti contenuta nella lettera stessa.

    Le spese di lite seguono la soccombenza.

    P.Q.M.

    il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede:

    1) rigetta le domande proposte da O.s.p.a.;

    2) condanna O. s.p.a. a rimborsare al B.O. s.p.a. le

    spese di lite che liquida in complessivi Euro 15.000 per competenze, oltre 15% per spese

    generali, I.V.A. e contributo c.p.a.;

    3) con sentenza esecutiva.

    Così deciso in Monza, il 27 marzo 2015.

    Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2015.

    O ancora questa…. e potrei continuare ma non amo sparare sulla croce rossa
    Trib. Monza Sez. III, Sent., 26-03-2015
    Fatto – Diritto P.Q.M.
    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

    Terza Sezione CIVILE

    Giudice dott. Mirko Buratti

    Il giudice unico ha pronunziato il giorno 20/03/2015 la seguente

    SENTENZA

    nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6031/2013 R.G. promossa da:

    PI. – I.I. VI. (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. ASTUNI VALERIO e dell’avv. DI LORETO SERAFINO (-OMISSIS-) -OMISSIS-;

    RO. MI. (-OMISSIS-) -OMISSIS-; ZI.

    AN. AU. (-OMISSIS-) -OMISSIS-; ,

    elettivamente domiciliato in VIA G., 10 25015 D. D. G.

    ATTORE/I

    contro

    BANCO -OMISSIS- SPA (C.F. -OMISSIS-), con il patrocinio dell’avv. BELLONI ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA CESARE BALBO, 4 20030 BARLASSINA presso il difensore avv. BELLONI ROBERTO

    BANCO -OMISSIS- SPA – FILIALE DI -OMISSIS- (C.F. ),

    CONVENUTO/I

    Svolgimento del processo – Motivi della decisione

    Con atto di citazione regolarmente notificato, Pi. Vi. convenne in giudizio Banco -OMISSIS- s.p.a., nonché la filiale di -OMISSIS-, e chiese che venisse accertata la nullità delle clausole di pattuizione di tassi di interesse debitori usurari, dell’anatocismo trimestrale degli interessi debitori, dei tassi d’interesse ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto, con conseguente condanna della Banca a rettificare il saldo di conto corrente ed a restituire le somme indebitamente addebitate, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e morali.

    Pi. Vi.evidenziò di avere intrattenuto per alcuni anni rapporti di conto corrente con l’istituto bancario Banco -OMISSIS- s.p.a., presso la filiale di -OMISSIS-. Lamentò la contabilizzazione di interessi superiori alla soglia usuraria per oltre una volta e mezza in numerosi trimestri, con conseguente usura oggettiva e soggettiva, nonché della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione del divieto di anatocismo, delle commissioni di massimo scoperto, di interessi, competenze, remunerazioni e costi non concordati o comunque non dovuti. Eccepì, inoltre, l’esistenza di danni dovuti alla segnalazione a sofferenza, la nullità delle clausole contrattuali relative a prezzi e condizioni più sfavorevoli ai clienti, alla facoltà di modifica unilaterale del contenuto del contratto, all’applicazione delle valute, al mancato invio della comunicazione riepilogativa annuale ed all’inosservanza del principio di buona fede contrattuale.

    Banco -OMISSIS- s.p.a. si costituì ed evidenziò che Pi. Vi. aveva stipulato il contratto di conto corrente bancario n. -OMISSIS-, collegato a due conti anticipi (-OMISSIS- e -OMISSIS-), che le contestazioni sollevate erano fondate su perizie tecniche errate nei principi e nei criteri di elaborazione applicati, che le condizioni applicate erano state tutte pattuite per iscritto, che la capitalizzazione periodica degli interessi è conforme alle pattuizioni contrattuali ed alle disposizioni della Del.CICR 2000, così come risultano regolarmente pattuite le altre commissioni e voci di spesa, che l’usurarietà dei tassi, mai realizzatasi, si sarebbe, in ogni caso, verificata solo in alcuni trimestri successivi alla stipulazione del contratto, che nulla era stato allegato in ordine alla sussistenza delle condizioni per la configurabilità dell’usura soggettiva e dei pretesi danni.

    Precisate le conclusioni all’udienza del giorno 18 dicembre 2014, senza ammettere la richiesta consulenza tecnica d’ufficio perché irrilevante, la causa venne rimessa in decisione norma dell’art. 190 cod. proc. civ..

    Le domande proposte da Pi. Vi. sono infondate e vanno, pertanto, respinte.

    Va rilevato che Pi. Vi., a sostegno della propria domanda di ripetizione di somme indebitamente addebitate sul conto corrente, si è limitato ad allegare tre perizie di parte, una per ciascuno dei tre rapporti di conto corrente, e gli estratti di conto corrente. Non ha prodotto, invece, come era suo onere, i contratti di conto corrente.

    Nessuna contestazione, tuttavia, è stata sollevata con riferimento all’esistenza di tali contratti, alla loro forma scritta ed alla completezza delle condizioni economiche pattuite.

    Inoltre, va osservato che gli estratti di conto corrente allegati alle suddette perizie partono dal secondo trimestre dell’anno 2009, cosicché si deve ritenere che i contratti siano stati stipulati in epoca successiva all’entrata in vigore della Del.CICR del 2000, con conseguente applicazione, conformemente alle direttive impartite dalla circolare, della stessa periodicità (trimestrale) per la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.

    Si osservi che la delibera CICR è stata adottata in attuazione dell’art. 25, 2 comma, del D.Lgs. n. 342 del 1999, che ha integrato l’art. 120 del TUB, consentendo al CICR di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni bancarie con identica periodicità tra saldi debitori e saldi creditori.

    In particolare, la norma prevede che: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.

    La deroga all’art. 1283 cod. civ. è stata operata mediante norma primaria – il decreto legislativo – ed è, pertanto, pienamente legittima.

    Analogamente, deve ritenersi legittima l’applicazione delle altre spese, commissioni, decorrenze della valuta, non risultando, né essendo stata specificamente dedotta, alcuna violazione di norme imperative nella loro applicazione.

    Per quanto riguarda il preteso superamento dei limiti del tasso soglia antiusura, va osservato che parte opponente si è sottratta persino all’onere minimo di allegazione del fatto che gli interessi pattuiti al momento della conclusione del contratto superassero il tasso soglia in quel momento vigente.

    Peraltro, i conteggi contenuti nelle perizie di parte prodotta da Pi. Vi. (effettuati con l’impiego di un software non certificato e di cui non sono note le funzionalità) dopo una lunga premessa teorica, non chiariscono come siano stati elaborati i dati risultanti dagli estratti conto e come siano stati determinati i tassi effettivi applicati.

    Inoltre, i suddetti conteggi si fondano su un presupposto errato, perché adottano premesse teoriche che non trovano corrispondenza nel reale contesto del rapporto esaminato ed applicano un criterio che cumula interessi debitori, commissioni di massimo scoperto ed altre spese per singole operazioni al fine di dimostrare che, nel corso del rapporto, tale limite sarebbe stato oltrepassato: in particolare, includono nella determinazione del TEG indistintamente tutti gli oneri contabilizzati negli estratti di conto corrente.

    Siffatto criterio non appare corretto in quanto accomuna nel ricalcolo degli interessi voci che hanno natura diversa da quella di remunerazione per le prestazioni consistenti nel prestito di denaro, quali le spese di tenuta conto, e che, pertanto, non possono concorrere a determinare il tasso d’interesse complessivo da rapportare al tasso soglia.

    Si consideri, infatti, che il superamento del tasso soglia viene determinato secondo una specifica procedura amministrativa prevista dalla legge.

    L’art. 644, 3 comma, cod. pen. prevede: “la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”.

    L’art. 2, 4 comma della L. n. 108 del 1996 individua tale limite “nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.”

    La medesima norma (1 e 2 comma) disciplina le modalità di svolgimento della procedura amministrativa per la determinazione del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

    Tali modalità possono essere così riassunte:

    1. il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, artt. 106 e 107, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura;

    2. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella gazzetta ufficiale;

    3. la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell’oggetto, dell’importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei Cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale”.

    La legge, dunque, ha previsto una procedura amministrativa volta a rilevare in modo oggettivo il livello medio dei tassi d’interesse praticato dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati, ancorando il disvalore sociale collegato al concetto di usura al superamento di tale livello-soglia, aumentato della metà.

    Questo percorso postula l’intervento della Banca d’Italia che, nella sua qualità di Organo di vigilanza, deve fornire le dovute istruzioni alle banche ed agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie.

    Ciò vale, in particolare, ai fini della classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali effettuare la rilevazione dei tassi medi effettivamente praticati nel trimestre e dell’individuazione “delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese (..) collegate all’erogazione del credito”, che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, nonché delle voci che devono essere escluse, in quanto imposte o tasse, ovvero oneri non collegati all’erogazione del credito.

    A questo riguardo le istruzioni di vigilanza diramate dalla Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario, in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie, provvedono ad indicare analiticamente i dati da segnalare ed il trattamento degli oneri e delle spese.

    La perizia allegata non ha chiarito quali criteri abbia applicato nell’elaborazione dei propri conteggi e non ha dimostrato di essersi attenuta alle suddette disposizioni.

    In particolare, negli elaborati di calcolo allegati alla perizia di parte non risultano specificati i valori impiegati per svolgere la formula di calcolo del TAN indicata a pagina n.10 della perizia. Inoltre, mentre nella perizia si afferma di effettuare il calcolo del TAN e TEG “al fine di poter procedere al confronto con il tasso soglia o TEGM”, in realtà, l’esame degli elaborati di calcolo mostra che nessuna colonna riporta il TEG (bensì, il TAEG).

    Ma l’aspetto più inquietante, tale da inficiare in radice l’affidabilità dell’elaborato peritale, è costituito dal fatto che gli elaborati di calcolo riportano, con riferimento al 4 trimestre 2011, un valore del tasso soglia palesemente errato, pari al 4%, laddove il dato corretto per la categoria “anticipi e sconti” è pari al 12,05%.

    Peraltro, nonostante l’applicazione di criteri errati, il risultato dell’elaborazione evidenzia il superamento del tasso soglia solo nel corso del rapporto ed in alcune trimestralità soltanto. Ma il risultato è errato, perché il superamento del tasso soglia è stato determinato dall’utilizzo di un valore di pura fantasia!

    Per quanto riguarda l’usura soggettiva, va rilevato che manca del tutto la prova che, nel caso concreto, gli interessi praticati fossero del tutto sproporzionati rispetto alla prestazione di danaro e che ciò sia dipeso dall’esistenza di una peculiare condizione di difficoltà economica o finanziaria del correntista nel momento in cui tali interessi sono stati pattuiti.

    Con riferimento alla commissione di massimo scoperto, si deve rilevare che non è mai stata applicata, come si evince anche dagli stessi conteggi elaborati da parte attrice.

    Le restanti contestazioni sollevate Pi. Vi. sono formulate in modo del tutto generico, ripetitivo e non circostanziato. Inoltre, risultano non pertinenti in quanto non trovano corrispondenza in fatto nel rapporto in essere tra le parti.

    Per quanto riguarda la variazione dei tassi di interesse, in particolare, va considerato che l’articolo 118 TUB consente alla banca di modificare unilateralmente tassi, prezzi e le altre condizioni di contratto a condizione che tale facoltà sia prevista in un’apposita clausola contrattuale specificamente sottoscritta dal correntista. Ogni modificazione unilaterale deve essere comunicata espressamente al cliente e si intende approvata se quest’ultimo non recede dal rapporto entro 60 giorni. La Banca ha prodotto tali comunicazioni.

    Non costituiscono variazioni rilevanti ai fini della suddetta norma i tassi di interesse indicizzati alla variazione di parametri oggettivi e, come tali, non comportano l’obbligo della comunicazione.

    Nella specie, non è stato dedotto che la Banca avesse omesso le comunicazioni informative alla società correntista in occasione di ciascuna modifica delle condizioni economiche al fine di consentirle di esercitare il recesso.

    Le spese di lite seguono la soccombenza.

    Ai sensi dell’articolo 96, ultimo comma, cod. proc. civ., parte attrice va condannata al pagamento, a favore della controparte, della somma di Euro 20.000, equitativamente determinata, per aver agito in giudizio rivendicando un credito inesistente e supportando la pretesa con una perizia di parte elaborata sulla base di criteri indecifrabili e risultata manifestamente errata, con dolo o, comunque, colpa grave.

    P.Q.M.

    il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede:

    1) rigetta le domande proposte da Pi. Vi.;

    2) condanna Pi. Vi. a rimborsare a Banco -OMISSIS- s.p.a. le spese di lite che liquida in complessivi Euro 5.000 per competenze, oltre spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;

    3) condanna Pi. Vi. a pagare a Banco -OMISSIS- s.p.a. la somma di Euro 20.000, equitativamente determinata, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;

    4) con sentenza esecutiva.

    Così deciso in Monza, il 20 marzo 2015.

    Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2015.

    Anche questa merita…. giusto per cambiare tribunale…

    Trib. Padova Sez. II, Sent., 10-03-2015
    Fatto – Diritto P.Q.M.
    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA

    SECONDA SEZIONE CIVILE

    Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertolaha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente

    SENTENZA

    nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5489/2014 promossa da:

    F.C.(C.F. (…)) e F.M. (C.F. (…)), con il patrocinio degli avv.ti BREDA SABRINA, DI LORETO SERAFINO e SIGNORELLI PIETRO, elettivamente domiciliati in VIA G. B. RICCI, 6 PADOVA, presso il difensore avv. BREDA SABRINA

    ATTORI

    contro

    C.R.V. S.P.A.(C.F. (…)), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell’avv. BUGARO FEDERICA elettivamente domiciliato in VIA TRIESTE, 26 35121 PADOVA presso lo studio dell’avv. BUGARO FEDERICA

    CONVENUTA

    Letti gli atti di causa;

    Svolgimento del processo – Motivi della decisione

    Gli attori hanno citato in giudizio la convenuta deducendo di aver stipulato un mutuo a tasso variabile per l’importo di Euro 170.000,00 che prevedeva un tasso convenzionale del 3,50% mentre un tasso di mora pari al 5,50%. Evidenziavano gli attori che al momento della stipula il tasso soglia usura fosse pari al 6,24%.

    Deducevano gli attori che già dalla esposizione di questi pochi valori si potesse evincere che il tasso pattuito fosse ex se usurario fin dalla sua pattuizione e per corroborare questa fantasiosa deduzione affermavano che con la sentenza n. 350 del 2013 la Corte di Cassazione avesse affermato che, ai fini della verifica della usurarietà dei tassi di interesse pattuiti, il tasso convenzionale ed il tasso di mora andassero sommati così che, se fosse vera questa deduzione, effettivamente il tasso da confrontare sarebbe pari al 9% (3,50 + 5,50) ovvero di molto superiore al tasso del 6,24% che rappresentava il tasso soglia.

    Deduceva ancora che in seguito quel mutuo venne rinegoziato e trasformato da tasso variabile a tasso fisso con un tasso convenzionale pari al 5% ed uno di mora di 5 punti superiori al tasso nominale (tasso nominale che nel contratto viene quantificato nel 4,25%) “e quindi pari al 10%” (questo forse è un refuso dell’atto di citazione perché 5 + 4,25 fa 9,25 e non 10) laddove il tasso soglia pro tempore vigente era pari al 9,45%.

    Nel corso delle memorie, ed invero in parte anche nell’atto di citazione, gli attori hanno fatto anche un generico riferimento anche alle ulteriori voci di spesa che, insieme ai tassi base, concorrerebbero a portare i tassi pattuiti oltre la soglia.

    Sul punto, visto che tale seconda deduzione è stata anche oggetto di specifica censura della convenuta, va osservato che in realtà gli attori non hanno particolarmente coltivato la doglianza che anche le spese collegate all’erogazione del credito concorressero a far superare il tasso convenzionale e moratorio il tasso soglia anche perché, vista l’impostazione data dagli attori alla causa, non era necessario spendere considerazioni sulle spese connesse all’erogazione del credito visto che la parte ha dedotto che i tassi di interessi da soli erano sufficienti a superare il tasso soglia.

    Si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree.

    La causa, documentale, è stata spedita in decisione senza attività istruttoria.

    Le domande attoree sono palesemente infondate e vanno integralmente rigettate.

    Va infatti osservato che, come risulta aritmeticamente dai valori esposti nella parte narrativa della presente decisione, sia il mutuo originario, che essendo a tasso variabile o ha tassi usurai fin dal suo sorgere oppure non può mai essere usurario visto che i suoi tassi salgono o scendono in base all’andamento degli indici di riferimento collocandosi sempre per definizione entro il tasso soglia, sia quello fisso rinegoziato, sono stati previsti con tassi, convenzionali e di mora, pacificamente e documentalmente entro la soglia.

    L’unico modo per cui, sulla base delle deduzioni attoree dimesse nell’atto di citazione, quei due mutui potrebbero essere considerati ab origine usurari è se si ritenesse che la sentenza 350/2013 della Cassazione abbia detto che al fine della verifica si debbano sommare il tasso convenzionale con quello moratorio.

    Fortunatamente la Cassazione non ha mai detto una simile mostruosità poiché la citata decisione ha solo detto che il tasso di mora deve essere tenuto in conto ai fini della valutazione della usurarietà e ciò vuol dire che il Giudice deve verificare se, il tasso convenzionale e quello di mora singolarmente considerati, superino o meno il tasso soglia non potendosi accontentare di verificare il solo tasso convenzionale come era opinione isolata ma presente prima di quella decisione.

    La deduzione spiegata nel corso delle memorie dagli attori per cui la parte vorrebbe far rientrare nel costo del mutuo anche tutta una serie di voci mai citate ed introdotte con l’atto di citazione, oltre ad essere metodologicamente sbagliata, è anche tardivamente allegata sicché non se ne può tenere alcun conto.

    Alla luce delle superiori considerazioni le domande attoree sono manifestamente infondate e vanno integralmente rigettate.

    Sul comportamento processuale degli attori valgano le seguenti considerazioni: essi hanno agito in giudizio pur consapevoli di essere privi di qualsiasi prova delle loro asserzioni, ed un tanto si evince proprio dal fatto che le uniche doglianze che la parte ritiene di introdurre nel procedimento con il suo atto, sono relative a doglianze che non hanno trovato alcun riscontro probatorio poiché l’unica o comunque la principale doglianza era affidata al fatto che il tasso di interesse pattuito fin dal sorgere del rapporto fosse usurario ed un tanto la parte ha dedotto riferendo che la sentenza Cass. n. 350/2013 abbia detto che, ai fini della verifica se il tasso pattuito sia o meno usuraio, gli interessi corrispettivi vadano sommati agli interessi moratori.

    Tale deduzione è falsa, nel senso che la sentenza richiamata dalla parte non ha mai detto una simile assurdità, poiché quella decisione ha detto, al contrario, che gli interessi di mora vanno “tenuti in conto” ovvero che per valutare se le pattuizioni siano a meno legittime si debba verificare che sia gli interessi convenzionali che quelli di mora debbano essere al di sotto della soglia usura.

    Che le due voci debbano essere sommate è invece fantasiosa deduzione della parte che non trova alcun riscontro nel testo della decisione e sostenere il contrario, ostinandosi a sostenerlo nonostante la precisa e puntuale presa di posizione della banca che ha fatto proprio tale deduzione nel costituirsi, è sintomo o di ignoranza inescusabile del dettato normativo e dell’evoluzione della giurisprudenza in subiecta materia che viene citata a sproposito o di dolo processuale nel tentativo di indurre in errore il giudicante sul fatto che una certa sentenza della Suprema Corte abbia detto una cosa che in realtà non ha mai detto.

    In entrambi i casi l’intera impostazione che la parte ha dato alla presente causa è sintomo di grave negligenza a fronte della totale vaghezza delle deduzioni dimesse, peraltro introdotte con un atto fatto sostanzialmente in serie rispetto a tanti altri procedimenti similari, all’unico scopo di ottenere una CTU che sopperisca al vuoto argomentativo dell’atto di citazione.

    Tale condotta processuale merita di essere opportunamente sanzionata ex art. 96 c.p.c. anche in considerazione del fatto che, tale modo di affrontare la materia bancaria, denota la volontà di creare un contenzioso seriale in questa materia che invece è estremamente tecnica e complessa e che, colpa anche la gravissima congiuntura economica che ha colpito famiglie ed imprese, meriterebbe di essere trattata con diverso approccio processuale.

    In punto di applicabilità della sanzione processuale per responsabilità aggravata va osservato che, tale comportamento, può essere sanzionato non solo su richiesta di parte, ma anche d’ufficio ex art. 96 c. 3 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69 del 2009, in considerazione del fatto che con tale riforma il legislatore ha introdotto una forma di “punitive damages” in considerazione del danno, arrecato al sistema giudiziario che, inteso nella sua complessità, è già gravato da milioni di procedimenti pendenti per cui, l’aggravamento del carico complessivo con procedimenti introdotti per finalità strumentali e dilatorie, è un comportamento abusivo che merita di essere adeguatamente sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente individuata.

    Tale risarcimento tende a ristorare, sia il danno arrecato alla parte ingiustamente coinvolta nel presente procedimento, sia il danno arrecato al sistema giudiziario nel suo complesso per l’aggravio di cause che, tutte insieme, concorrono a formare un numero di procedimenti che ormai da tempo superano quanto si possa esigere in termini di produttività da un singolo Giudice così che normalmente lo stesso sia impossibilitato a definire la totalità dei procedimenti gravanti sul suo ruolo entro i termini che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo ritiene equi, ovvero tre anni dalla data di iscrizione a ruolo per un procedimento di primo grado così come recepito dal nostro ordinamento con la L. n. 89 del 2001 cd. Legge Pinto in applicazione dell’art. 6 C.E.D.U., così da esporre, in ultima istanza, lo Stato Italiano a continue sanzioni pecuniarie per la durata irragionevole dei suoi procedimenti giudiziari.

    Tutto ciò considerato sanzione equa, anche alla luce del principio di diritto espresso dal Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012, appare essere quella pari al quintuplo delle spese di lite liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

    Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 pubblicato nella G.U. del 02/04/2014 applicabile a questo procedimento giusto il disposto della norma transitoria contenuta nell’art. 28 del suddetto regolamento, così come stabilito anche da Cass. SSUU n. 17406/2012 del 25/09/2012, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi, ad eccezione che per una riduzione del 50% dei compensi per la fase istruttoria nella quale non sono state espletate prove orali, ma solo dimesse le memorie istruttorie e della fase decisoria a fronte dell’assenza del deposito delle comparse conclusionali.

    P.Q.M.

    Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

    1) Rigetta le domande attoree perché manifestamente infondate;

    2) Condanna F.C. e F.M., a rifondere a C.R.V. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in Euro 8.705,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie sul compenso pari al 15% ex D.M. n. 55 del 2014;

    3) Condanna F.C. e F.M., a corrispondere a C.R.V. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, la capital somma di Euro 43.525,00 ex art. 96 comma 3 c.p.c.;

    4) Visto l’art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati;

    Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

    Così deciso in Padova, il 10 marzo 2015.

    Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2015.

    Rispondi
  5. Rossella Fidanza

    PADOVA
    Trib. Padova, Sent., 04-03-2015
    Fatto – Diritto P.Q.M.
    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Maria Antonia Maiolino, nella causa civile n. 12244/2013 RG promossa

    DA

    A.B. S.A.S. D.T.S. & C.;

    E.R. S.A.S. D.T.S.A. & C.;

    T.A.E.;

    T.A.S.;

    T.A.S., tutti con gli avv.ti Sabrina Breda e Serafino Di Loreto

    – attori –

    NEICONFRONTI DI

    BANCA PADOVANA CREDITO COOPERATIVO DI PIOVE DI SACCO (Padova) – Soc. Coop., con l’avv. Luca Filipponi

    – convenuta –

    OGGETTO: diritto bancario

    SENTENZA

    Premesso che in data 26.11.2013 gli odierni attori convenivano in giudizio Banca di Credito Cooperativo, chiedendo l’accertamento della gratuità ex art. 1815, comma 2, c.c. dei seguenti contratti di mutuo: n. 39255 del 31.5.2004; n. 42677 del 18.11.2005; n. 009/11/162471 del 18.12.2008 e n. 011/161390-020 del 18.12.2008 (cfr. docc. nn. 3, 5, 9, 10 fasc. parte attrice); la conseguente condanna di parte convenuta alla restituzione degli interessi e delle altre somme illegittimamente addebitate nonché la compensazione di tale somma con le eventuali somme che nel corso del giudizio fossero accertate a debito degli attori e conseguentemente a credito della banca convenuta;

    Svolgimento del processo – Motivi della decisione

    premesso che, lette la memoria n. 1, ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte attrice e la relativa replica di parte convenuta, il Giudice in data 20.1.2015 emetteva il provvedimento, che si riporta qui interamente: “ritenuto che la verifica di c.d. usura originaria non possa condursi cumulando il tasso corrispettivo con quello usurario, laddove il contratto preveda espressamente che il tasso moratorio sostituisce e non si sommi a quello corrispettivo;

    ritenuto che la questione della sommatoria per l’ipotesi di rate insolute sia questione introdotta in giudizio solo in memoria 183/VI n. 1 c.p.c. e comunque non possa tradursi in un mera somma tra i due tassi, atteso che il rapporto tra capitale ed interesse si atteggia in maniera diversa a seconda della rata insoluta e dell’effettivo computo del tasso moratorio sul solo capitale (come afferma la banca) o sull’intera rata composta anche da interessi (come afferma parte attrice);

    ritenuto al riguardo che vada anche valutata un’altra problematica: se si valorizza ai fini della verifica del rispetto della soglia usuraria il tasso moratorio, lo stesso non può essere sic et simpliciter paragonato al tasso riportato nei decreti; infatti da un lato i decreti precisano non avere computato nell’indicazione dei tassi medi il tasso moratorio, dall’altro chiariscono che il tasso moratorio medio rilevato ammonta al 2,1%;

    ritenuto quindi che se si discuta di usurarietà del tasso moratorio, lo stesso andrà raffrontato col tasso medio maggiorato di detta percentuale di 2,1%: questione che assume rilievo in particolar modo con riferimento al mutuo del 2004, per il quale vengono valorizzate varie voci di costo del denaro nell’affermare il superamento della soglia;

    ritenuto pertanto che la causa sia matura per la decisione, senza che vi sia spazio per disporre una ctu contabile sulle questioni esposte

    premesso che parte attrice in sede di discussione orale all’udienzaUdienza qojrowe weorn ownweèornwè w odierna ha eccepito che il tasso moratorio previsto nelle quattro operazioni di mutuo superi il tasso soglia, data la percentuale di incidenza di tutti i costi collegati, e ciò a prescindere dalla c.d. sommatoria dei tassi e quindi anche considerando il tasso mora quale elemento autonomo e sostitutivo rispetto al tasso corrispettivo; che la teoria che individua un tasso soglia per la mora diverso dal tasso soglia per le altre categorie di interessi (2,1 punti percentuali in più) si basi su normativa di cui ai decreti ministeriali che non costituiscono fonte normativa primaria; premesso che parte attrice ha infine chiesto in via subordinata la compensazione delle spese di lite ai sensi della nuova lettera dell’art. 92 c.p.c. nella denegata ipotesi in cui l’odierno Giudicante ritenesse di non accogliere tali domande;

    ritenuto che la doglianza secondo cui il tasso moratorio previsto nei quattro contratti di mutuo superi il tasso soglia antiusura non sia fondata per due ragioni: in primo luogo, i contratti di mutuo menzionati prevedono che il tasso moratorio vada sostituito al tasso corrispettivo e non, invece, sommato allo stesso come, invece, sostenuto da parte attrice; l’articolo 3 di tutti i contratti stabilisce infatti: “la parte mutuataria si obbliga a corrispondere alla banca mutuante, su tutte le somme non pagate alle rispettive scadenze, a decorrere dal primo giorno della scadenza fino a quello dell’effettivo pagamento, l’interesse di mora nella misura dell’interesse contrattuale corrente, aumentato” di una determinata percentuale: ad esempio il contratto 31.5.2004 (doc. n. 3 attoreo) prevedeva l’aumento di 3 punti percentuali;

    ritenuto che di fronte a tale contenuto contrattuale non possa sorgere dubbio sul fatto che l’interesse moratorio originario ammonti, ad esempio con riferimento al mutuo 31.5.2004, al tasso di 6,6%, ovvero 3,6% di tasso contrattuale più uno spread di 3 punti percentuali; la diversa lettura per cui il tasso moratorio ammonterebbe a 10,2% (ovvero 6,6% più 3,6%) non trova alcun aggancio pattizio, essendo smentito dalla lettura della clausola 3;

    ritenuto in secondo luogo che ai fini della verifica del superamento o meno della soglia usuraria il tasso moratorio debba essere paragonato al tasso riportato nei decreti ministeriali maggiorato della percentuale del 2,1% come già precedentemente chiarito nell’ordinanza del 20.1.2015 di cui sopra;

    ritenuto infatti che non si ponga nel caso di specie un problema di modifica della norma di legge sulla base di una norma ministeriale di rango inferiore, atteso che si tratta solamente di individuare correttamente i tassi soglia sulla base dei decreti ministeriali medesimi, che forniscono tutte le informazioni utili a verificare la legittimità sia degli interessi corrispettivi sia degli interessi moratori;

    ritenuto, pertanto, che applicando tali principi al caso di specie è palese che il tasso moratorio previsto in ciascun contratto di mutuo rispetti la soglia antiusura, anche volendo valorizzare le ulteriori voci di costo del denaro citate da parte attrice (in particolar modo con riferimento al mutuo del 2004), invero:

    (i) quanto al mutuo n. 39255 del 31.5.2004 il tasso contrattuale è pari al 3,6%, il tasso di mora (tasso contrattuale + 3 punti) è pari al 6,6% a fronte di un tasso soglia per il periodo pari al 6,255%, tenuto conto dei soli interessi corrispettivi, e del 9,41% se si intenda verificare la legittimità del tasso moratorio;

    (ii) quanto al mutuo n. 42677 del 18.11.2005 il tasso contrattuale è pari al 3,2%, il tasso mora (tasso contrattuale + 1,5 punti) è pari al 4,7% a fronte di un tasso soglia per il periodo del 5,73%, tenuto conto dei soli interessi corrispettivi, e dell’8,88% se si intenda verificare la legittimità del tasso moratorio;

    (iii) quanto al mutuo n. 009/117162471 del 18.12.2008 il tasso contrattuale è pari al 6,15%, il tasso di mora (tasso contrattuale + 2,5 punti) è pari all’8,65% a fronte di un tasso soglia per il periodo pari al 6,26%, tenuto

    (iv) quanto al mutuo n. 011/161390-020 del 18.12.2008 il tasso contrattuale è pari al 6,15%, il tasso di mora (tasso contrattuale + 2,5 punti) è pari all’8,65% a fronte di un tasso soglia per il periodo pari al 9,45%, tenuto conto dei soli interessi corrispettivi, e del 12,6% se si intenda verificare la legittimità del tasso moratorio;

    ritenuto, altresì, che l’eccezione di parte attrice relativa al corretto ambito di applicabilità della clausola di salvaguardia prevista nei quattro contratti di mutuo – secondo cui tale clausola dovrebbe essere applicata solo con riguardo all’eventuale usura sopravvenuta e non, invece, all’usura originaria – sia già assorbita dalla circostanza per cui nessuno dei tassi moratori previsti in detti contratti di mutuo superi di per sé il tasso soglia;

    ritenuto, con riferimento alla decisione sulle spese di lite, che la domanda attorea risulti infondata non tanto per una diversa interpretazione normativa relativa alla soglia rilevante per gli interessi moratori (quanto meno per i tre ultimi contratti di mutuo), quanto per una erronea interpretazione del contenuto del contratto ovvero per una erronea interpretazione della sentenza deal Suprema Corte n. 350/2013;

    rilevato infatti che la Corte di Cassazione nella pronuncia n. 350/2013 ha affermato che: “ai fini dell’applicazione dell’articolo 1815 c.c. e dell’articolo 644 c.p., si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo d’interessi moratori”, ha altresì chiarito che nella verifica del superamento o meno della soglia debba tenersi conto della “maggiorazione” per il tasso moratorio, ma non ha certo affermato che il tasso moratorio vada sic et simpliciter maggiorato rispetto al tasso corrispettivo: tornando al caso di specie, significa solo che nella verifica della soglia deve valorizzarsi lo spread che “conduce” dal tasso corrispettivo al moratorio;

    ritenuto quindi non si configuri una questione giuridica di assoluta novità cosicché secondo le regole ordinarie di soccombenza parte attrice va condannata alla rifusione delle spese legali alla banca convenuta, liquidate d’ufficio in assenza di nota;

    tutto ciò premesso,

    P.Q.M.

    Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe (n. 12244/2013 R.G.), ogni altra domanda ed eccezione rigettata:

    – rigetta le domande di parte attrice;

    – condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della banca convenuta, liquidate d’ufficio in Euro 5.000, oltre 15%, IVA e CPA come per legge.

    Così deciso in Padova, il 4 marzo 2015.

    Depositata in Cancelleria il 4 marzo 2015.

    Rispondi
  6. Antonio russo

    La coppia Di Loreto /Breda su Padova è un’accoppiata vincente. BATOSTA TREMENDA . La cosa peggiore è che se questo persona va anche in appello non potendo avanzare nuovi presupposti se non quelli già avanzati in primo grado rischia di beccarsi una batosta tremendissima oltre alla situazione attuale già grave. Chissà che fà l’assicurazione?

    Rispondi
    • Antonio russo

      Ps immagino le ” palle” del nostro capoarea veneto ora che il suo mutuo è “in attesa ” di giudizio…….spero che siano ben foderate

      Rispondi
  7. Leonardo Bottiglieri

    Buongiorno,
    credo che specificare il subentro, di due avvocati, a causa già instruita, non chiarisca le loro competenze o, se si vuole, le loro funzioni nell’economia di un giudizio, evidentemente, già compromesso. Questo, senza voler entrare in sterili polemiche, ma proprio per i principi ispiratori del presente blog, così come ripetuti dall’autore, corre l’obbligo sottolineare come una sana e giudiziosa deontologia professionale avrebbe voluto che, tali avvocati, non partecipassero ad una disfatta annunciata. Personalmente, come ho già più volte esternato, credo che l’esito di determinate pronunce, dei Giudici aditi, non siano inaspettate o impreviste, questo, anche alla luce di una consolidata giurisprudenza che ci porta a sapere, preventivamente, quali sono gli elementi fondamentali per poter citare in giudizio un istituto bancario. Inoltre, il riferimento a “professionisti SDL” è, a mio modesto parere, un errore fuorviante. I professionisti, in quanto tali, sono lavoratori autonomi, quindi non dipendenti della SDL, in particolare, questo, quando assumono incarichi professionali. Attenzione, per gli avvocati, in particolare, il mandato viene conferito dal titolare del rapporto intercorso con la banca e non dalla SDL. Pertanto, gli avvocati devono sempre e solo curare gli interessi dei loro patrocinati, se così non fosse, ci sarebbe un chiaro ed evidente conflitto di interessi. Per semplificare, non può esistere: “Arlecchino servitore di due padroni”. Quindi, se l’avvocato riceve dalla SDL documenti privi di quegli elementi fondamentali per la chiamata in giudizio della banca, non può e non deve “trascinare” in giudizio il proprio cliente, perché non può e non deve ignorare la bontà della documentazione posta alla base di un giudizio. Questo, indipendentemente, se l’avvocato è quello di “fiducia” o quello indicato dalla SDL, in entrambi i casi svolgono la medesima funzione, con i medesimi obblighi deontologici. Mi auguro e spero di essere stato comprensibile nella mia esposizione.

    Rispondi
    • Deborah Betti

      Gentilissimo Sig.r Leonardo Bottiglieri, non solo è stato altamente chiaro e comprensibile, ma a mio parere anche altamente professionale, e ha centrato esattamente lo scopo di questo blog, a diversità di altri che lo vogliono usare per mera e bieca pubblicità.
      Il sottolineare da parte sua la problematica della responsabilità dell’avvocato (indipendentemente da chi te lo ha presentato) relativa all’instaurazione del giudizio civile contro una qualsiasi banca senza una vera e corretta analisi dei documenti che il cliente possiede e ancora di più senza una vera analisi della Perizia Econometrica fornita attraverso un contratto è REALE (anche questo ultimo sarebbe da analizzare da parte dall’Avvocato che si assume la tutela di un cliente attraverso un manadato), a mio giudizio non solo ESISTE ma è anche molto PESANTE in tutta questa vicenda.
      Nella mia situazione personale, dopo essermi interrogata un milione di volte, mi sono chiesta se io avessi pagato un professionista per tutelare me o gli interessi di altri.
      A breve le pubblico, o se me lo permette le invio privatamente l’Atto di Citazione relativo alla mia vicenda, mi interessa molto sapere come la pensa.
      Con grande stima la ringrazio profondamente con tutto il cuore per la sensibilità e l’intelligenza dimostrata nel aver capito esattamente perchè questo blog sta qui e proprio per questo al suo prezioso contributo! Deborah Betti

      Rispondi
      • Silvia

        Buonasera a Lei ed a tutti gli utenti del suo sito. Mi inserisco solo ora nella Vostra discussione perchè avvisata solo un paio di giorni fa da alcuni colleghi della presenza di una sentenza in cui sono parte (come difensore) ed in cui vengono effettuati alcuni commenti sul mio operato come legale. Innanzitutto mi presento: sono l’avv. Bevione, il legale che, in sintesi, a suo dire (ed a quello di alcuni utenti che non sono correttamente informati e quindi fanno deduzioni errate), opera con la SDL e subentra nelle cause senza eticamente consigliare il giusto ai clienti dato che il Tribunale di Torino ha rigettato la domanda dei correntisti posto che la perizia prodotta presentava lacune tali da renderla inidonea all’accoglimento della domanda. Nel suo articolo poi esprime anche la volontà di confrontarsi successivamente con i clienti per sentire il loro parere.
        Innanzitutto le dico: sa come è finita la vicenda? Sa i motivi per i quali sono subentrata nella difesa in sostituzione dei legali che operano con SDL? Sa il parere che ho dato ai clienti prima di assumere il mandato e gli obiettivi che abbiamo condiviso? Sicuramente no, perchè altrimenti non avrebbe scritto quanto indicato, né vi sarebbero i commenti letti degli utenti del sito. Prima di pubblicare informazioni si deve sempre verificare la veridicità della notizia e la fonte da cui provengono perchè altrimenti si consuma il reato di diffamazione e si è tenuti in ogni caso al risarcimento del danno. Oltre a fornire agli utenti informazioni false e di nessuna utilità.
        Innanzitutto io non lavoro con SDL, né quando promuovo dei contenziosi nei confronti degli istituti di credito o finanziarie mi avvalgo delle perizie della SDL, ma di altri professionisti accreditati che lavorano come CTU presso i vari Tribunali del Distretto di Torino o sono consulenti della Procura. Non voglio assolutamente essere associata alla SDL e quando ho iniziato una causa contro una banca /finanziaria non ho mai utilizzato le loro perizie. Tornando al caso di specie: sono certa che i miei clienti, se vuole, saranno ben lieti di rilasciarle un’intervista sul mio operato e sulle cause che hanno promosso contro le banche con me e le preciso che, in sintesi, hanno voluto cambiare legale all’esito di questo giudizio ai fini dell’appello, da me informati che al momento del mio ingresso nel processo la causa di primo grado, vista la mancata istruttoria, presumibilmente sarebbe stata totalmente soccombente. Nella causa di appello – come anticipato ai clienti – stiamo riuscendo ad ottenere dei risultati e, probabilmente, visto l’orientamento della Corte di Appello di Torino dovremmo ottenere una riforma parziale della sentenza di primo grado ovviamente a favore dei correntisti.
        Io seguo cause contro le banche ma poichè non ho alcuna intenzione di lavorare con SDL (di cui non condivido l’operato) la diffido dall’associare nuovamente il mio nome a tale centro studi od a fare commenti sulla mia etica professionale senza conoscere neppure il mio modus operandi, i pareri che fornisco, la tipologia di cause che promuovo e che consiglio. Le sarebbe concessa una tale facoltà solo dopo aver sentito i commenti di miei clienti che, essendo per la gran parte fidelizzati, sanno di avere un professionista che li consiglia al meglio per i fini che intendono raggiungere.
        Cordialità

        Rispondi
        • Deborah Betti

          Avvocato Bevione,
          buongiorno e benvenuta.
          Grazie prima di tutto per il suo commento a questo post che pubblico integralmente senza problemi ma mi trovo, visto quanto da lei scritto anche a dover fare alcune precisazioni visto quanto da lei affermato.
          In premessa le preciso che la Sentenza in apice al post a cui lei si riferisce è pubblicata sia sui Social (non miei di altre persone) che su altri Blog nella maiera esatta di come la vede attualmente, e mi è stata inviata esattamente così com’è.
          Fatta la premessa le chiedo se ha veramente letto l’articolo e mi segna l’esatto punto dove IO avrei associato il suo nome alla SDL Centrostudi. Perchè io fatico a trovarlo, anzi in onore della verità NON TROVO AFFATTO LA FRASE esatta o anche lontanamente l’allusione a questa sua affermazione nel mio post.
          Ancora ad onore del vero il post si snoda sul tema delle perizie non degli avvocati … per cui non capisco sinceramente!
          Le preciso che il Blog è stato aperto in un VERO e PURO spirito di UNIONE e COLLABORAZIONE tra tutte le parti che sono attrici di tutte le vicende che si snodano dietro al discorso contenzioso bancario; clienti in primis e addetti ai lavori poi sia sui successi che sugli insucessi…e le banche.
          C’è già un insuccesso, il mio, il fatto che io non sia riuscita a far capire il problema del tema del post, ossia le perizie, ad un addetto ai lavori, ossia lei.
          Questo Blog è moderato, attento alle eventuali modifiche e anche alla pubblicazione di qualsiasi chiarimento che sono lieta e contenta di inserire a disposizione dei tutti, le sottolineo da cittadina senza sponsor che pagano, quindi solo grazie al mio impegno e a quello in cui credo!
          Trovo costruttivo, civile ed anche elegante il confronto per questo sono lietissima di pubblicare qualsiasi cosa anche per suo conto, trovo invece stucchevoli le solite minacce inutili su una eventuale diffamazione o le diffide… (io poi personalmente reagisco malissimo alle minacce) soprattutto perchè ribadisco io qui non trovo nessuna diffamazione visto che non ho MAI scritto quello che lei mi asserisce di aver fatto.
          Basta leggere.
          Ora resto a sua disposizione se vorrà pubblicare qualsiasi cosa che le fa piacere in totale collaborazione che è il mio vero spirito visto le gravissime mancanze tecniche e di cultura che riscontro tutti i giorni sulla tematica Social e Blog che hanno moltissime persone.
          La invito a contattare me personalmente, veda la sezione contatti, sarò lieta di avere un confronto costruttivo con lei e qual’ora avesse valore aggiunto anche di modificare il post se questo le dovesse servire ad una sua tranquillità.
          Rinnovo invito anche ai clienti come da lei dichiarato per la pubblicazione della vicenda, li aspetto da molto tempo ad onore anche qui del vero.
          Resto in attesa di sue
          Cordialissimi saluti
          Deborah

          Rispondi
      • Rossella Fidanza

        Gentile Avvocato Bevione,

        mi intrometto perchè io stessa, come tanti altri siti, abbiamo pubblicato quella sentenza.
        Ebbene, senza scendere nel merito della questione e delle sue insindacabili decisioni professionali, preme però ricordarLe che le sentenze sono PUBBLICHE, e pertanto, laddove dovesse diffidare qualcuno dal diffonderle, sa perfettamente che dovrebbe rivolgersi al Tribunale di Torino e non certo a chi le diffonde, fino ad ora esiste in Italia libertà di espressione e di diffusione notizie, se VERE. La pubblicazione di una sentenza, con tanto di timbro e firma del Giudice, non può che essere definita tale.
        Per tutto il resto, ha la mia comprensione, capisco benissimo il disagio di vedere il Suo nome abbinato ad SDL, ma credo che nessuno l’abbia obbligata ad accettare l’incarico.
        Cordialmente.
        Rossella Fidanza

        Rispondi
  8. Leonardo Bottiglieri

    La domanda, avente ad oggetto la ripetizione dell’indebito costituito dagli interessi anatocistici illegittimamente capitalizzati, può essere proposta solo se il conto corrente non sia aperto.
    La giurisprudenza più recente indica che, in presenza di un conto corrente aperto, la domanda di condanna derivante da una contestazione in tema di anatocismo bancario è inammissibile: così Cass., 15.1.13, n. 798 ha sottolineato proprio come “è ripetibile la somma indebitamente pagata e non già il debito sostenuto come illegale”.

    Rispondi
    • Antonio Russo

      il problema è che questo della sig. ra Betti non è l’unico caso in cui viene richiesta la restituzione anziché la rideterminazione del saldo su un conto ancora aperto; ce ne sono diverse dove è presente lo stesso errore, che alcuni avvocati mi confermano essere dozzinale oltre che abbastanza grave.

      Rispondi
      • Tony Rux

        Siete a tal punto in malafede che censurate i commenti scomodi.
        Una vera e propria associazione per delinquere…

        Ps scommetto che questa volta non mi censurerete !

        Rispondi
        • Deborah Betti

          Gentilissino Sig.r Anonimo,
          innanzi tutto la voglio ringraziare, lei è il sogno di ogni blogger (nonche dei media), che apposiatmente approvano determinati commenti, in gergo chiamati “caldi”, per scatenare insulti e provocazioni, si scalda l’atmosfera tra i “commentatori” e noi blogger stiamo li spettatori con un GRADE sorriso a guardare le persone insultarsi e litigare.

          #musthave televisivo per eccelenza e ahimè routine piuttosto nota nei blog e nei forum.

          intanto il BLOG vola e gli indici di visualizzazione si massimizzano, grazie mille per il suo supporto … ma, me lo faccia dire, NON MI INTERESSA!

          Questa è casa mia lei ha sbagliato posto! E questo commento è l’ultimo che le approvo solo per poter pubblicare quello che penso dei suoi interventi.

          Giudicando quindi il sui commenti in generale totalmente INUTILI e solo finalizzati alla stupida provocazione non trovano la mia approvazione.

          La ritengo IMPRODUTTIVO, STERILE lei non è il valore aggiunto che potrebbe trovare una soluzione ai problemi che ogni giorno mi sforzo di evidenziare

          Non perderò tempo ha spiegarle i valori in cui credo, i mei ideali ecc ecc
          L’ atto di coraggio che si nasconde dietro il suo anonimato e la registrazione fasulla con chiare omonimie verso il Dott Antonio Russo, sono significativi indicatori che mi fanno pensare che a lei certi discorsi potrebbero risultare incomprensibili.

          Caro Sig.r Anonimo la ringrazio invece perchè attraverso questa sua ho ulteriore prova, (non che ne avessi bisogno ma il nonno, uomo vissuto in due guerre, diceva #dipiùèmegliocheniente) che il termine “diffamazione” della SDL Centrostudi nasce solo nella testa di chi non ha altri ARGOMENTI INTELLIGENTI da utilizzare per il confronto

          La saluto caramente, grazie per il suo supporto
          Deborah
          Deborah Betti
          cell 366 450 65 97
          mail: dehbetti@gmail.com

          PS: mi scuso se ho fatto eventuali errori di ortografia, sintassi…punteggiatura ecc
          Dopo il Manzoni passi a Seneca (Corduba, 4 a.C. – Roma, 65)
          Cito:
          “Per quanto possibile cercheremo amici liberi dalle passioni, i difetti infatti sono come le epidemie, si insinuano in maniera subdola e si trasmettono ai piu’ vicini e nuocciono anche solo con il contatto.
          Oggi pero’, visto che le persone oneste sono cosi’ rare, si deve essere meno esigenti nella scelta.”
          Vede anche lei l’attualità di questa frase ancora nei giorno nostri? Ci vede?

          Ancora grazie mille

          P.S. nr 2: ho provato a risposnderle in privato per non cadere nella sua subdola rete inutile, ma ovviamente il suo indirizzo mail è finto e la mail torna al mittente, bravo…
          un uomo si giudica dalle sue azioni…

          Rispondi
    • Tony Rux

      Per la precisione, la giurisprudenza più recente specifica che si può avanzare una domanda di ripetizione dell’indebito anche su conto aperto, con la precisazione che la domanda potrà avere ad oggetto la ripetizione dei soli pagamenti solutori che si assumono non dovuti.
      È invece esclusa, su un conto aperto, la ripetizione delle somme che dovessero risultare dal ricalcolo del saldo del conto.
      I pagamenti solutori sono ripetibili in costanza di rapporto in quanto per essi la prescrizione decorre dalla loro rimessa sul c/c. Se così non fosse potrebbe accadere che l’azione di ripetizione degli stessi si potrebbe prescrivere in costanza di rapporto ovvero prima della chiusura del conto.
      Cfr. http://www.dirittobancario.it/giurisprudenza/tutele/azione-di-ripetizione-indebito-interessi-illegittimamente-addebitati-al-correntista

      Avrò anche venduto pentolame in passato, ma da quando faccio il CONDULENTE SDL mi sono messo a studiare.
      Mi meraviglio che la distinzione tra pagamenti solutori (ripetibili in costanza di rapporto) e pagamenti ripristinatori della provvista non sia nota al nostro DOTT. Russo.

      Rispondi
      • Deborah Betti

        Risponde al Dott Bottiglieri e si interessa di cosa pensa il Dott Russo in merito a questa questione? Ha le idee confuse? Felice comunque del contributo che qualche avvocato le ha scritto per essere postato in commento a questo articolo, e prendo proprio spunto da qui, ci parla dei CORSI di FORMAZIONE che fate in SDL Centrostudi? Costi, nomi dell’ente che ve li fà, frequenza, obbligatorietà, titolo rilasciato da chi e riconosciuto dove…mi raccomando si sprechi in parole, ho fame di conoscenza. Sia costruttivo, faccia la differenza di un’ SDL Centrostudi nuova

        Rispondi
      • Antonio Russo

        infatti dalla perizia SDL di “elevato valore” della sig.ra Betti, della sig.ra Fidanza e degli altri emerge l’analisi del carattere solutorio e/o ripristinatorio delle rimesse…..magari se ce le può indicare lei…..visto che io non riesco a trovarle nelle due perizie. Oppure sta dicendo che nonostante nelle perizie non fosse messo in evidenza il carattere solutorio o ripristinatorio delle rimesse si è comunque chiesta la restituzione dei soldi mandando a soccombenza certa il cliente è questo che sta dicendo ? mi sta dicendo che pur sapendo questo di è mandato a soccombenza certa la clientela?
        e sull’usura soggettiva nulla da dire ?

        su vada a farsi dare un’altra spiegazione e poi torni tra una settimana con la risposta bella e pronta.

        Rispondi
      • Antonio Russo

        Come mai in questo procedimento su un conto ANCORA APERTO

        https://www.sdlcentrostudi.it/category/leggi-e-sentenze-2/sentenze-sdl/#

        è stata richiesta la rideterminazione del saldo e non la restituzione ?
        adesso due sono le cose:

        1) o nel caso in oggetto è stata fatta un perizia in cui sono state messe in evidenza rimesse solutorie e ripristinatorie, cosa che nelle perizie delle sig.re Betti e Fidanza e di altri non è stato fatto, e quindi si deve dedurre che le persone in questione pur avendo pagato profumatamente il servizio come il cliente del procedimento di cui sopra sono state trattate da clienti si serie B, se non Z

        oppure

        2) Dalla sentenza da lei pubblicata se ne deve dedurre che, pur sapendo che la richiesta di restituzione del saldo su un conto corrente aperto può essere fatto in virtù di determinate condizioni da lei stesso descritte, e pur mancando queste condizioni totalmente nelle perizie della sig. Betti e di altri tale, si è COMUNQUE proceduto a richiedere la restituzione e CONSCI che senza la dimostrazione di quelle determinate condizioni si sarebbe andato contro un esito infausto, come di fatti è accaduto? è questo quello che sta dicendo mio caro trollone Tony Rux?

        PS non metterci una settimana per rispondere in attesa che dall’alto ti mandino l’imboccatura

        PSS come puoi vedere qui non facciamo problemi a mettere sentenze che attestano una vittoria di SDL perché a differenza “vostra” qui possono intervenire tutti (compreso te) .

        Rispondi
      • marco laricchia

        da quando fa il consulente sdl si è messo a studiare ? che cosa, il libretto di istruzoni del suo cellulare ? io sono un altro cliente truffato da sdl e in particolare da una persona , che fino a qualche giorno fa consideravo fra i miei più cari amici , che siede nel consiglio di amministrazione di questa catena di s antonio . non credo lei sia in buona fede, o forse è solo così stupido da essersi fatto fare il lavaggio del cervello dagli imbonitori di sdl ? non si permetta di dire certe idiozie , e abbia rispetto per chi come me dopo aver subito di tutto dalle banche ha trovato anche voi . si vergogni .

        Rispondi
        • Deborah Betti

          Il problema è che non gli è stato insegnato il significato di VERGOGNA!

          Rispondi
  9. Leonardo Bottiglieri

    Buonasera,
    ho letto il recente commento che, in calce al mio intervento del primo agosto 2015, reputo pretestuoso e avulso dal contesto. Pertanto, ritengo inutile e superfluo aggiungere altro, vista la natura provocatoria, tipica di una certa “forma mentis”.

    Rispondi
  10. Leonardo Bottiglieri

    Inoltre, ritengo, questo sì, importante sottolineare come l’infedele patrocinio sia un reato e gli avvocati che si macchiano di tale subdolo delitto debbano essere puniti. Quindi ribadisco un concetto già ampiamente espresso: gli “avvocati” non possono assumere incarichi che curano interessi opposti (conflitto di interessi) come nel caso della SDL e i correntisti. A tal proposito, esiste (non è un luogo comune come si vorrebbero far credere) una pratica molto diffusa che vede gli “avvocati” nascondersi dietro colleghi “compiacenti”.

    Rispondi
  11. Leonardo Botttiglieri

    Con questo commento vorrei far capire, a certi legulei, come la tutela della “fede pubblica” sia alla base delle professioni ordinistiche.
    Le professioni intellettuali, regolamentate o non, si differenziano dalle altre professioni per il fatto che la loro prestazione implica “sempre la soluzione di un problema sulla base di un sapere, e, quindi, di rilevare un contenuto creativo o inventivo … La prestazione intellettuale non è una semplice prestazione tecnica, applicativa e ripetitiva ma una prestazione che confronta un sapere ad un problema” (1).
    La peculiarità di queste professioni, pertanto, è rappresentata dall’oggetto della propria attività: lo svolgimento di un’opera intellettuale consistente “nell’applicazione concreta di cognizioni tecniche e scientifiche nell’opera stessa che è l’oggetto della prestazione” (2).
    Nel caso delle professioni “regolamentate” (nell’accesso e nell’esercizio, ossia quelle con albo), vieppiù, “nella necessità di tutelare l’interesse generale …” sono richiesti “… particolari requisiti di probità e competenza tecnica”, tanto che la professione può essere esercitata “soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge” (3).
    Dunque, si tratta di professioni caratterizzate:
    dal sapere specialistico, costituente, al contempo, la tutela di interessi generali e la “risorsa produttiva” principale ed essenziale di queste professioni, oltre che un elemento di competitività per le organizzazioni che se ne servono(4), un sapere che, necessariamente, deve essere manutenuto, aggiornato ed implementato;
    dalla condotta degli esercenti (i professionisti), necessariamente “proba”, verosimilmente per poter essere depositari della c.d. “fede pubblica”, per cui è (altrettanto necessariamente) regolata anche da codici deontologici di “autogoverno” disciplinare.

    http://www.tecnojus.it/riforma_professioni/home_riforma_professioni.html

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