Discriminazioni sul lavoro: tra Mobbing e Straining!

da | Mag 19, 2017 | Lavoro | 2 commenti

É sempre un piacere ricevere le vostre mail. Non potevo sperare in un riconoscimento migliore del vostro interesse quel giorno che ho preso la decisione di aprire questo blog.

Siete davvero tantissimi, sinceramente vi ringrazio, leggendovi costantemente con grande interesse.

Ogni vostra mail tocca interessantissimi temi che evidentemente attraverso il disagio che vi fanno vivere meritano senza dubbio attenzione da parte di tutti, gli argomenti sono tra i più differenti, si spazia dalle problematiche personali all’interno delle famiglie per arrivare a parlare del rapporto banca/cliente, passando da di chi ha avuto problemi con i medici o le strutture ospedaliere per finire poi ai problemi legati al mondo del lavoro.

Mi sembra quindi doveroso iniziare a condividere queste storie e scrivere trattazioni di vario genere, in modo da avere un quadro di informazioni che possano essere utili a tutti.

Trattando argomenti legati al mondo del lavoro, mi scrive Anna, che ha trovato lavoro 5 anni fa dopo una lunga ricerca e oggi in una mail denuncia, lamenta comportamenti lesivi nei confronti della sua persona perpetrati dal suo nuovo responsabile e delle sue colleghe (queste ultime, secondo Anna, hanno adottato questo comportamento su espresso ordine del nuovo responsabile).

Parliamo ancora di discriminazione che trova una specifica connotazione nel termine Mobbing e da alcune ricerche su internet non sembra sia un fenomeno isolato, ahimè è piuttosto comune.

Ammetto di non essere preparata su questo argomento, quindi per avere un quadro serio sul fenomeno,  interrogo uno dei professionisti che con me ha sempre difeso questo spazio egregiamente e che conosce bene il Diritto del Lavoro, l’avvocato Emanuela Corali.

Cos’è il Mobbing?

La definizione del fenomeno Mobbing la trovi anche su Wikipedia: il termine arriva da un verbo inglese – to mob, tra le sue traduzioni trovi, “accerchiare, circondare, assediare, attaccare, assalire in massa, molestare”; quindi “molestia, angheria”. Il Mobbing è “un insieme di comportamenti aggressivi di natura psicofisica e verbale, esercitati da una persona o un gruppo di persone nei confronti di altri soggetti. Può essere dunque considerato una forma di abuso”.

In sostanza può considerarsi Mobbing tutta quella serie di comportamenti materiali e/o psicologici, aggressivi, coercitivi, vessatori e persecutori, posti in essere dal datore di lavoro o dai colleghi, duraturi, tali da ledere la dignità del singolo lavoratore, il quale si viene quindi a trovare in una posizione di sudditanza e soggezione psicologica nei confronti di chi li pone in essere.

La pratica del Mobbing consiste nel vessare il dipendente o il collega di lavoro con diversi metodi di violenza psicologica o addirittura fisica, il fine è quello di indurre la vittima ad abbandonare il posto di lavoro, anziché ricorrere al normale licenziamento.

Come si identifica il Mobbing?

Giusto per comprendere, a titolo esemplificativo, sono stati ritenuti comportamenti integranti la fattispecie di Mobbing:

– lo svuotamento delle mansioni;
– i continui rimproveri e richiami espressi in privato ed in pubblico anche per banalità;
– l’esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo;
– l’esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative;
– la mancata assegnazione di compiti lavorativi, con inattività forzata;
– l’interruzione del flusso di informazioni necessarie per l’attività (es. chiusura della casella di posta elettronica);
– aggressioni verbali e fisiche, urla, commenti inopportuni alla sfera sessuale, sulla vita privata, sull’etnia o la religione;
– la continua sorvegliata nei minimi dettagli: orari di entrata e d’uscita, telefonate, tempo passato alla fotocopiatrice o alla macchinetta del caffè;
– la continuata profusione di pettegolezzi infondati sul suo conto;

Ho trovato in rete un documento open source decisamente interessante per soddisfare la tua curiosità puoi approfondire le argomentazioni leggendo“Conoscere, comprendere e reagire al fenomeno del Mobbing a cura di Tiziana Bartalucci” Comitato delle Pari Opportunità dell’Università degli Studi di Firenze.

Questo fenomeno, assai lesivo della personalità del lavoratore, ormai è chiaramente riconosciuto come meritevole di tutela dal nostro ordinamento giuridico, tant’è che sono ormai moltissime le sentenze che ne riconoscono l’importanza e statuiscono a favore del lavoratore vessato delle somme esemplari a titolo di risarcimento del danno.

Tuttavia, per parlare di Mobbing, come precisato, il fenomeno deve durare nel tempo. La durata nel tempo era uno degli aspetti più difficili da dimostrare dal lavoratore nel processo intentato contro chi esercitava nei suoi confronti questi atti persecutori.

Straining, ne hai sentito parlare?

E’ un fenomeno simile ma distinto dal Mobbing. Il termine Straining significa “mettere sotto pressione”. Le azioni tipiche dello Straining sono spesso le stesse del Mobbing, prive però di forte contenuto vessatorio o persecutorio ma piuttosto orientate a determinare discriminazione creando situazioni di stress forzato nel posto di lavoro.

Su questo argomento il primo ad esprimersi è stato il Tribunale Bergamo con la sentenza la n. 286 del 2005 della dott.ssa Monica Bertoncini, la quale ha definito in questo modo i contorni dello Straining:

“In particolare, la differenza tra lo straining ed il mobbing è stata individuata nella mancanza “di una frequenza idonea (almeno alcune volte al mese) di azioni ostili ostative: in tali situazioni le azioni ostili che la vittima ha effettivamente subito sono poche e troppo distanziate tempo, spesso addirittura limitate ad una singola azione, come un demansionamento o un trasferimento disagevole” (v. relazione CTU).

Pertanto, mentre il mobbing si caratterizza per una serie di condotte ostili, continue e frequenti nel tempo, per lo straining è sufficiente una singola azione con effetti duraturi nel tempo (come nel caso di un demansionamento).

Lo straining è stato quindi definito come “una situazione di stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce almeno una azione che ha come conseguenza un effetto negativo nell’ambiente lavorativo, azione che oltre ad essere stressante è caratterizzata  anche da una durata costante. La vittima è rispetto alla persona che attua lo straining, in persistente inferiorità. Lo straining viene attuato appositamente contro una o più persone ma sempre in maniera discriminante” (v. relazione CTU).”

Quali sono gli esempi tipici dello Straining?

Esempi tipici di azioni di Straining possono essere:
– il demansionamento;
– la dequalificazione e lo svilimento del ruolo professionale del lavoratore;
– l’isolamento all’interno dell’azienda;
– la privazione degli strumenti di lavoro;
si tratta, certamente, di situazioni stressanti, ma non di azioni ripetute nel tempo, che possono anche causare gravi disturbi psicosomatici, in sostanza viene definito Straining quel tipo di situazione idonea a ledere la serenità lavorativa di un lavoratore ed a mortificare non solo la sua professionalità, ma anche la sua dignità.

Quindi, la differenza tra lo Straining ed il Mobbing consiste nel fatto che nel primo caso è presente un’azione unica ed isolata purchè i suoi effetti siano duraturi nel tempo – si pensi al demansionamento o la trasferimento, mentre nel secondo è fondamentale la continuità delle azioni vessatorie.

È, infatti, innegabile che, una persona demansionata e umiliata per un lungo periodo di tempo, soffre a livello di autostima, di socialità e di qualità della vita, riportando un danno esistenziale, oltre che professionale ed eventualmente biologico.

Pertanto la giurisprudenza ha voluto introdurre il concetto di Straining, consistente in una forma più lieve ma comunque meritevole di essere tutelata ed in tutti questi casi, infatti, i lavoratori che si trovano costretti a subire comportamenti come quelli sopra elencati hanno diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.

L’orientamento dei Tribunali italiani

Anche la Corte di Cassazione nel 2013 ha confermato l’esistenza del fenomeno dello Straining, qualificandolo come una forma di Mobbing cd. attenuata, tanto che ad oggi viene definito anche Mobbing lieve. Secondo la Cassazione, nello Straining i lavoratori sono destinatari di sporadiche azioni ostili, causanti tuttavia problemi di autostima e salute, turbative professionali e di serenità familiare, che si ripercuotono sovente sulla qualità della vita del soggetto.

Un’altro recente ed importante provvedimento emesso dal Tribunale di Mantova- dott.ssa Simona Gerola, pubblicato sul giornale Gazzetta di Mantova visto anche il lauto risarcimento in capo al dipendente umiliato di 400mila €uro, è degno di nota perché il giudice ha ritenuto che il ricorrente: “…abbia fornito elementi probatori sufficienti a dimostrazione di un pregiudizio professionale; ha provato che la dignità personale e la sua immagine professionale sono state vulnerate; che la professionalità acquisita in 22 anni di attività , …, ha subito un depauperamento.”

Ha inoltre stabilito che, ai fini dell’individuazione dello Straining, “…Ciò che importa, ai fini dell’individuazione dello straining, è piuttosto la permanenza, in capo alla vittima, di una condizione psico-fisica di disagio sul luogo di lavoro.”

E’ quindi evidente l’importante passo avanti fatto dai Tribunali italiani volto a sanzionare tutte quelle situazioni ostili, anche lievi, volte a tutelare la stabilità delle attività lavorative dei lavoratori, considerato che come più volte affermato dalla giurisprudenza, il lavoro non rappresenta solo un mezzo di guadagno, ma anche una forma di estrinsecazione della personalità dell’individuo sul luogo di lavoro, che è un diritto tutelato dagli artt. 2 e 3 Cost. (v. cass. civ. sez. lav. n. 12553/03, n. 15686/02 e n. 8835/01), come sostenuto dallo stessa Dott.ssa Simona Gerola nella sentenza di Mantova.

Si possono prevenire e risolvere conflitti che scatenano azioni di Mobbing o Straining?

Assolutamente si, è fondamentale dare le corrette informazioni per poter procedere ad un percorso di formazione che si rivolge ai vari livelli all’interno di una azienda, bisogna rivolgersi a dei seri professionisti (avvocati e medici psicologi) con i quali si può intraprendere un percorso di formazione sia a livello aziendale che personale/professionale per individuare le problematiche, mettere in azione tutte quelle modalità formative di gestione del conflitto, del Mobbing e dello Straining.

Esiste poi il ricorso alle vie giuridiche per tutte le vittime. E’ un diritto denunciare azioni di Mobbing o di Straining e far valere i propri diritti ricorrendo alle vie giuridiche, in genere attraverso anche la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Per approfondire puoi leggere “Oltre il Mobbing. Straining, Stalking e altre forme di conflittualità sul posto di lavoro” del Dott Harald Ege, medico psicologo, iscritto nell’elenco dei Consulenti Tecnici d’Ufficio e autore di diverse pubblicazioni su questi temi.

Mi sento di dire che oramai è stato accertato su basi medico/scientifiche che un ambiente di lavoro sano, sereno e ben organizzato si trasforma inevitabilmente in un ambiente/azienda più produttivo, performante, vivace e dinamico, auspico quindi che le persone che formano poi aziende di qualunque dimensione si attivino per una corretta informazione e formazione in ambito della gestione dei conflitti personali e si possano quindi risolvere le problematiche prima di entrare nei tribunali.

Ringrazio l’Avvocato Emanuela Corali per il tempo dedicatomi alla redazione di questo articolo.

2 Commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ARGOMENTI

UNISCITI A SOS DIFESA LEGALITÀ

NEWSLETTER

SEGUICI SUI SOCIAL

ARCHIVI

Share This