Mutui e Usura! NO, alla Lite Temeraria. Padova 10/03/2015

da | Ott 14, 2015 | Banche e Risparmio | 5 commenti

“…Dal 2012, nel tentativo evidente di disincentivare appelli pretestuosi o dilatori, è stato introdotto il cosiddetto “filtro” in appello: ai sensi dell’art. 348 bis cpc “…l’impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.” e ai sensi dell’art 348 ter cpc :”il giudice (…) dichiara inammissibile l’appello (…) anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi”. …

…Si tenga poi conto di quanto previsto dall’art. 345 cpc circa le domande ed eccezioni nuove:” Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. (…). Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d’ufficio. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. 

In sostanza, non è possibile modificare le domande proposte in primo grado, allegando fatti nuovi o diversi ovvero qualificando diversamente i fatti già dedotti in primo grado, né prendere conclusioni diverse da quelle comprese nella nozione di emendatio libelli (vale a dire di semplice modifica della domanda originaria, in contrapposizione alla mutatio libelli, radicale mutamento della domanda). e non si possono proporre nuovi mezzi di prova o proporre nuovi documenti, ormai neanche se il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione. E’ evidente quindi che coltivare in modo diligente il procedimento di primo grado significa porre le premesse per poter instaurare un appello ammissibile e con qualche chance di accoglimento, per lo meno da un punto di vista procedurale.

In conclusione:

– prima di instaurare un giudizio bisognerebbe essere opportunamente edotti circa costi, benefici, tempi e in particolare circa il cosiddetto rischio di causa.

Dovendo basarsi sulla sola lettera della sentenza, sembrerebbe che parte attrice abbia commesso seri errori di valutazione, cui difficilmente si potrà porre rimedio in sede di appello. Ovvio che, in caso di rigetto del gravame, si corra poi il rischio di soccombere nuovamente in punto spese.”

Grazie Stella, ho deciso che non trovo nè etico nè corretto che siano i cittadini a finanziare una crociata contro gli illeciti bancari degli istititi di credito mettendosi per giunta nella scomoda posizione di inimicarsi anche tutta la Magistratura, di sicuro aprirei il sinistro per farmi risarcire dall’assicurazione qual’ora ci fosse, nella speranza che il Sig.r X fosse stato edotto circa i rischi, costi, benefici ecc. ecc altrimenti oggi affronterebbe anche la gravosa condizione psicologica del tradimento.

Al Sig.r X auguro un grande in bocca al lupo con tutto il cuore.

5 Commenti

  1. Antonio Russo

    Sig.ra Betti la cosa più mostruosa di tutta questa vicenda è che le conseguenze di questo capolavoro frutto di ” dolo e/o di ignoranza (incompetenza) inescusabile” ricadono tutte sul povero cristo che si è fidato di questi. Il giudice avrebbe potuto dirottare su altri questa pesante sanzione:

    Art. 380 c.p.

    Patrocinio o consulenza infedele.

    Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516

    La pena è aumentata:
    1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;
    2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.
    Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a euro 1.032, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena di morte o l’ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni.
    invito i giudici che dovessero leggere il suo blog a tener presente l’articolo di cui sopra quando dovessero trovarsi dinnanzi all’operato di questi signori.

    Rispondi
  2. CKeer

    Buongiorno Sig.ra Betti,

    ecco qua … la mia esperienza!
    Mi presento alla CTU, città Udine, la CTU mi riceve e mi ha dice che, ne la SDL ne relativo legale che mi è stato assegnato, non hanno nominato il CTP, pur avendolo io già pagato.
    Mi fa esporre tutto il caso, verbalizza e informerà il giudice.
    Ora, uno che dovrebbe fare?
    Cordiali Saluti
    CKeer

    Rispondi
    • luca

      Che schifo!

      Rispondi
  3. Ivan

    A chi propone di farmi recuperare interessi pagati alle banca parlando di anatocismo,pretendendo di verificare estratti conto ecc con un mio esborso che si aggira sulle 500 euro,promettendomi di recuperare somme importanti con solo il 10% di trattenuta a favore dell’ ente che prepara la pratica io rispondo che darei loro il 50% del recuperato,senza anticipi da parte mia e solo a liquidazione avvenutala.

    Rispondi

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ARGOMENTI

UNISCITI A SOS DIFESA LEGALITÀ

NEWSLETTER

SEGUICI SUI SOCIAL

ARCHIVI

Share This