Tra i reati gravi, la falsificazione di un atto pubblico.

da | Ott 13, 2019 | SDL Centrostudi | 0 commenti

I delitti di falso in atto pubblico costituiscono un gruppo di reati uniti tra loro dal fatto di essere stati previsti dal legislatore allo scopo di tutelare la pubblica fede.

Allo scopo quindi di tutelare la fiducia che la popolazione, il cittadino, ripone in determinati oggetti o simboli, (esempio il sigillo notarile), o atti giuridici, sulla cui veridicità o autenticità deve potersi fare affidamento per poter rendere certo, lecito ed affidabile il traffico economico e giuridico.

I delitti di falso sono classici reati cosi detti “di pericolo”, nel senso che per la loro commissione non è necessario che il documento falso venga utilizzato a proprio vantaggio, bastando la sua stessa formazione.

L’oggetto del falso non può essere un documento qualsiasi, bensì deve trattarsi di un atto pubblico, ovvero deve trattarsi di un atto generato da un pubblico ufficiale nell’esercizio della sua funzione regolata dalla legge e pertanto facente pubblica fede, ai sensi dell’art. 491-bis C.p. la stessa tutela è estesa anche ad ogni documento informatico pubblico

Il Codice Penale (c.p.) condanna in modo serio e severo tutti quei cittadini che commettono reato di falsificazione di un atto pubblico, personalmente spero vivamente vi sia anche un inasprimento delle pene verso tutti coloro che, in ambito web, utilizzano documenti pubblici falsificati e artefatti al fine di trarre vantaggio economico personale o discreditare la figura di altre persone, e che con questa scelta assecondano la libera circolazione di fake nel web in tutte le sue forme, siano esse condivise a mezzo mail, social e per mezzo del proprio website.

Per quanto riguarda i cittadini privati, che di principio non possono formare un atto pubblico, va segnalato l’art. 483 del codice penale, ai sensi del quale:

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

È necessario ricordare come il reato di falsificazione di atto pubblico sia punibile a titolo di dolo che si realizza nel momento in cui vi è la commissione del falso unitamente alla consapevolezza di alterare materialmente un documento autentico oppure di attestarvi delle informazioni che non sono corrispondenti al vero.

La definizione legislativa del dolo è la seguente, Art. 43 c.p.:

Il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato della azione o omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

Siamo di fronte ad un grosso problema che riguarda anche la condivisione di documenti pubblici falsificati artatamente al solo scopo di gettare discredito e/o ottenere benefici economici per il proprio interesse.

Il fatto che analizziamo oggi, riguarda nuovamente gli attacchi ingiustificati verso questo spazio web sosdifesalegalità.it, ed ancora una volta gli attori coinvolti sono la rete dei fedeli commerciali, che si fanno chiamare ingiustificatamente consulenti, che gravitano intorno all’universo SDL Centrostudi, ora s.r.l..

Tutto ha origine da una mail inviata da Fabio Chiappini nella sua figura di D.A. della SDL Centrostudi zona Umbria alla sua rete di sottoposti, che qui vi allego riportando a seguito il testo integrale:

Da: FABIO CHIAPPINI <fabiochiappini.sdl@gmail.com>
Date: 14 giugno 2018 15:37
Oggetto: Comunicazione importante
A:

Buongiorno a tutti,
non è abitudine di SDL CENTROSTUDI SPA e nemmeno mia, perdere tempo a rispondere a pretestuose e/o false informazioni circolanti sul web e su altri strumenti di comunicazione di massa.

Tuttavia stante qualche richiesta fatta da alcuni di voi sulla vericidità di “notizie” trite e ritrite e tuttora non suffragate da fatti concreti, riguardanti soprattutto le illazioni della Sig.ra Debora Betti, Vi invio in allegato provvedimento del Giudice di Milano relativamente al reato di diffamazione da questa perpretato ai danno di Serafino di Loreto e di SDL CENTROSTUDI.

Che tutto questo sia opera di una povera succube della cattiva Azienda, sembra incredibile, ma io non faccio illazioni. Come la Direzione SDL attendo pazientemente che la Giustizia faccia il suo corso. Attenderemo quindi le SENTENZE, che è l’unica cosa che conta.

Intanto a proposito di sentenze tengo a precisare che le fisiologiche soccombenze nelle cause sono in bassissima percentuale, mentre settimanalmente riceviamo indietro dalle banche migliia e migliaia di € sui Conti Correnti dei nostri clienti vessati e/o annuliamo cartelle esattoriali e procediamo con l’esdebitamento di povere famiglie ridotte allo stremo.

Sono e resto orgogioso del lavoro svolto insieme a tutti voi a vantaggio delle famiglie e delle imprese nei confronti dei torti suiti dai poteri forti.
Quindi non ci faremo trascinare nella “guerra” mediatica del web e risponderemo solo nelle sedi consone: nei TRIBUNALI.

Spiace avervi distolto per pochi minuti dalle Vostre attività, ma ritenevo doveroso farlo.

Un caro saluto a tutti e buone attività.

Dottor Fabio Chiappini
Responsabile Aziendale
SDL Centrostudi Spa
+39 335 6545186

Allegato a questa @mail c’è un atto pubblico, si tratta di un Decreto di Sequestro Preventivo art 321 c.p.p (Codice di Procedura Penale) che mi è stato notificato a mano dalla Polizia Giudiziaria sul mio posto di lavoro nel momento in cui il Giudice ha deciso di dare inizio alle indagini contro la mia persona a seguito delle denunce penali per diffamazione sporte da Serafino Di Loreto.

Mi pare corretto precisare che la misura del Sequestro Preventivo, nell’ordinamento giuridico, è prevista dall’art. 321 del Codice di Procedura Penale, (c.p.p.) , viene richiesta dal Pubblico Ministero, il PM, nel corso delle indagini preliminari e viene convalidata, con decreto motivato, dal Giudice per le Indagini Preliminari, (GIP), quando ci sia il rischio che la libera disponibilità di una cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze di un reato, o consentire la commissione di nuovi reati oppure quando la cosa sia pericolosa in sé.

Nel caso che riguarda questo spazio web sosdifesalegalità.it, il GIP a mezzo della Polizia Giudiziaria aveva richiesto di “archiviare” alcuni specifici commenti di un utente del blog che aveva utilizzato il nickname “#arrestateserafino”.

Il provvedimento di Sequestro Preventivo resta attivo fino al momento in cui non avviene la conclusione del procedimento giudiziario che vede le due parti coinvolte, in questo caso Deborah Betti e Serafino Di Loreto, con la relativa decisione finale del Giudice.

Come è andata a finire con questo provvedimento ne abbiamo già ampiamente parlato nell’articolo dal titolo “4° vittoria per il blog sosdifesalegalita.it: ARCHIVIATA la denuncia di Serafino Di Loreto” …in definitiva, per la 4° volta ho vinto!

Certo, non è una vittoria, non per la rete commerciale di SDL Centrostudi, non lo è per Fabio Chiappini che ritiene invece più conveniente per lui, condividere atti pubblici falsificati per continuare a garantirsi il suo stipendio e i suoi guadagni.

Il personaggio, Fabio Chiappini, mi pare egregio esempio della filosofia di vita “Mors tua vita mea”, locuzione latina di origine medioevale, che significa “morte tua, vita mia” o se preferite “la tua morte è la mia vita”.

Il senso letterale della locuzione ha un tono un tantino drammatico, ma di fatto è una efficace espressione che descrive un comportamento umano connotato da caratteri prevalentemente opportunistici fregandosene di ogni regola, legge, etica o rispetto umano.

E infatti si arriva a falsificare un atto pubblico del Tribunale di Milano, perdonate la battutaccia, in coerente linea di stile con l’etica aziendale della SDL Centrostudi da sempre dimostrata verso tutti i clienti.

Tribunale di Milano
Decreto di Sequestro Preventivo
Documento Falso

Tribunale di Milano
Decreto di Sequestro Preventivo
Documento Originale Vero

Scarica il pdf del Tribunale di Milano - Atto pubblico Falsificato
Scarica il pdf del Tribunale di Milano - Atto pubblico Originale

Preciso che nell’atto pubblico “Decreto di sequestro Preventivo” orginale viene riportata la seguente frase:

il sequestro preventivo -mediante oscuramento- dei commenti pubblicati, con inibitoria di ogni ulteriore pubblicazione, sul sito www.deborahbetti.com da parte dell’utente contraddistinto dal nickname “#arrestateserafino

Nell’atto pubblico falsificato si legge invece la seguente frase:

il sequestro preventivo -mediante oscuramento- dei commenti pubblicati, con inibitoria di ogni ulteriore pubblicazione, sul sito www.deborahbetti.com

I “certificati” e “asseverati” sapienti chirurghi della SDL Centrostudi e/o che gravitano intorno ad essa hanno alterato/falsificato il contenuto del Decreto di Sequestro, in maniera tale da DISTORCERE il testo determinando il cambiamento del senso del contenuto dell’atto stesso, lasciando quindi intendere all’utente finale che il destinatario della misura di oscuramento fosse l’intero Blog, anziché l’utente terzo con il nickname, “#arrestateserafino”.

L’autore di questo reato quindi lascia volutamente intendere che l’ordine di rimozione fosse diretto a tutti i messaggi pubblicati sul blog, così come il blog stesso, anziché ai soli post a firma “#arrestateserafino”, reale destinatario del provvedimento.

Tutto ciò, ancora una volta, solo per sostenere che la sottoscritta sarebbe responsabile di presunte, ma insussistenti condotte diffamatorie.

Diversamente, mi pare evidente che la condotta diffamatoria sia in continua costante perpetrazione, da parte di tutti questi soggetti, nei confronti della  sottoscritta e di questo spazio web.

E qui che il Fabio Chiappini, che MAI ha pensato di chiamarmi per confutare la veridicità di questo documento o per iniziare un doveroso contradditorio sulla tematica e i problemi annessi, si presta invece addirittura a condividerlo via mail per i propri interessi personali, rincarando invece la dose sostanzialmente diffamatoria, e nella mail di suo aggiunge:

…Che tutto questo sia opera di una povera succube della cattiva Azienda, sembra incredibile, ma io non faccio illazioni. …

Nooo, macchè Fabio Chiappini, scherzi, nessuno ha mai pensato che tu facessi illazioni, figurati!
Vorrai mica che ti diminuiscano gli incassi mensili o peggio ancora che ti capiti di andare a rappresentare un’azienda che prenda seriamente la consulenza alle aziende e alle famiglia, giammai!

Direi che è doveroso che tu resti nella grande famiglia della SDL centrostudi, del resto mi pare che tu ne condivida valori, mission e i modi da “regime hitleriano” con i quali liquidi in chat chiunque vorrebbe esercitare il proprio diritto di avere risposte suffragate da documenti reali e non da chiacchere.

Ed infatti, a riprova:

30/11/17, 10:45 – Fabio Chiappini: se hai voglia di parlare di presunti rapporti letti su blog condannati dal Giudice di Milano a chiudere ma impossibile chiuderli perché casualmente depositati alle Cayman fallo pure. Hai sbagliato chat. Noi stiamo lavorando seriamente. Passo e chiudo.

E ancora, si piega allo scherno e sbeffeggia la sottoscritta, con consapevole inclinazione allo stato di servilismo nei confronti del raggiunto “status” aziendale:

16/06/18, 15:43 – Fabio Chiappini: Fallito per colpa dello Stato, Bramini querela le banche per usura https://www.ilgiorno.it/monza-brianza/cronaca/sergio-bramini-1.3980765


16/06/18, 15:46 – Fabio Chiappini: Bramini ha alla sua destra la signora Betti. Ah no, mi sbagliavo: è la nostra MONICA Pagano insieme a Biagio Riccio. Fate vedere ai nostri clienti dubbiosi queste immagini e questi articoli!!

Il vero problema e che non mi pare, da quello che ho potuto approfondire, ci sia la minima preoccupazione da parte di questi soggetti sulla questione che falsificare un atto emesso da un pubblico ufficiale costituisce un reato GRAVE.

Nulla di nuovo rispetto al passato dove sul punto avevo già redatto un artico in riferimento a documenti pubblici artefatti, cancallati e utilizzati al solo scopo di indurre l’utente in inganno rispetto ai contenuti, se vi va di approndire potete leggere: “SDL Centrostudi – Analisi Sentenze Pubblicate”

Che tristezza, la nonna diceva: “falsità, invidia e arroganza, sono tre sorelle, figlie dell’ignoranza”

Attualmente risiedo in Italia, sono cittadina italiana e questo spazio web si trova nello Stato Italiano.

Falsa e diffamatoria quindi è l’affermazione di Fabio Chiappini che sosdifesalegalità sia tutt’ora aperto solo per il fatto che non sia punibile perchè “casualmente depositato alle Cayman“, precisioamo quindi che questo spazio è aperto e attivo solo perchè 

RISPETTA TUTTI I TERMINI DELLA LEGGE ITALIANA

Cosa che riesce difficile da capire a chi a cura di falsificare documenti di atti pubblici, credo.

Per dovere di chiarezza vi pubblico qui sotto tutte le ordinanze dei provvedimenti mossi contro questo spazio web che, si ribadisce sono tutti provvedimenti vinti dalla sottoscritta.

Tribunale di Milano

Dott Serena Baccolini – provvedimento – N. R.G. 2015/44524 – SDL Centrostudi srl contro sosdifesalegalita.it 

Tribunale di Milano

Presidente Dott Roberto Bichi provvedimento – N. R.G. 2015/65584 – SDL Centrostudi srl contro sosdifesalegalita.it

Tribunale di Milano

Dott Martina Flamini provvedimento R.G. 2017/522 DECIBa – Gaetano Vilnò contro sosdifesalegalita.it

Tribunale di Milano

Dott Livio A. Cristofano provvedimento R.G. N.R. 21o99/16 Serafino Di Loreto contro Deborah Betti

È il caso anche di specificare che a seguito dell’Ordinanza di Archiviazione del procedimento 21099/16 del Dott Livio A. Cristofano i commenti, che erano stati posti sotto Decreto di Sequestro Preventivo, sono tornati on-line, con una modifica da proposta dalla sottoscritta e accettata dal Giudice nonchè dalla controparte.

Doverosa puntualizzazione che ben spiega che l’oggetto del Decreto di Sequestro Preventivo non era il contenuto dei commenti pubblicati, bensì solo l’utilizzo di un nickname, diciamo così “un pò sopra le righe”.

Il Fabio Chiappini, sbugiardato definitivamente, può continuare ma io prenderei due informazioni in più, prima di diffamare persone oneste ed intelletualmente libere che esercitano il loro sacrosanto diritto di critica e di cronaca nel raccontare fatti sostenuti da documenti reali e non falsificati.

Qui sotto sono a vostra disposizione e li trovate on-line in questo spazio.

Saluti a Fabio Chiappini da Grand Cayman

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